Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42655

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 2 febbraio 2011 e depositata il 4 febbraio 2011, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato G.G. in relazione alla espiazione della pena di anni due e mesi quattro di reclusione, inflittagli dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con sentenza 10 dicembre 2009, motivando: giusta provvedimento 14 dicembre 2010 il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, applicata all’instante; ricorre pertanto il divieto stabilito dall’art. 58-quater, comma 2, dell’Ordinamento Penitenziario; non è pertinente l’arresto della Corte costituzionale invocato dal condannato, in quanto la pronuncia "inerisce il comma 1 della citata norma". 2. – Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 3 marzo 2011, col quale dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di inammissibilità, nonchè contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, opponendo: il giudice delle leggi ha fissato il principio della esclusione di ogni automatismo in relazione alla revoca delle misure alternative e della necessità della valutazione individualizzata; la detenzione domiciliare fu revocata in dipendenza della imputazione di evasione, dalla quale, tuttavia, esso ricorrente è stato assolto; inoltre il provvedimento di revoca è stato impugnato col ricorso per cassazione, tuttora pendente; il comportamento durante la detenzione domiciliare è stato esemplare, per le attività di studio e di volontariato non prese in considerazione dal Tribunale di sorveglianza.

3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 27 giugno 2011, rileva: il ricorso è manifestamente infondato.

4. – Il ricorso è infondato.

Contrariamente all’assunto del ricorrente il divieto e il conseguente diniego della detenzione domiciliare trovano fondamento, nella specie, non già in veruno "automatismo" innescato dalla condanna per il reato previsto dall’art. 58-quater, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario, bensì nel motivato provvedimento di revoca della misura alternativa in precedenza applicata e nel presupposto, coessenziale accertamento – in relazione alla specifica pericolosità del condannato – della necessità della espiazione intramuraria.

Le ulteriori prospettazioni, operate dal ricorrente senza la compiuta rappresentazione e l’adeguata documentazione di quanto dedotto – epperò in violazione del canone della autosufficienza del ricorso, espressione del requisito della specificità dei motivi – sono inammissibili.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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