T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 12 aprile 2011 recante il giudizio di "non idoneità" all’ammissione all’anno accademico 2011/2012 all’Accademia Aeronautica, quale Allievo Ufficiale per il ruolo normale naviganti, specialità piloti, avendo la Commissione medica per gli accertamenti sanitari indicato quale causa di inidoneità "l’emisacralizzazione destra di L5, vite metallica per osteosintesi astragolocalcaneare";

Considerato che il ricorrente contesta tale accertamento deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 5729/2011, disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari;

Considerato che con nota del 29 luglio 2011 il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione da cui si rileva che, tenuto conto della documentazione clinica ed in particolare delle visite specialistiche, è stata confermata la attuale presenza di emisacralizzazione di L5 in esiti di intervento di piede piatto valgo bilaterale, per cui la Commissione medica ha espresso un giudizio di non compatibilità con l’idoneità nei confronti del ricorrente;

Considerato che con motivi aggiunti notificati il 29 settembre 2011, il ricorrente ha impugnato l’esito della disposta verificazione, contestandone le conclusioni;

Considerato che le affermazioni della difesa del ricorrente non appaiono sufficienti a confutare l’esito della disposta verificazione, alle cui conclusioni il Collegio deve necessariamente uniformarsi, non evidenziandosi elementi idonei a consentire una ulteriore attività peritale;

Considerato, pertanto, che le risultanze della visita medica di verificazione sono negative per il ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità, così come quelle rivolte avverso il giudizio della Commissione medica di verifica, non si appalesano fondate con la conseguenza che il ricorso va respinto, mentre le spese di lite così come quelle relative al compenso spettante al soggetto verificatore vanno poste a carico della parte ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Pone a carico, altresì, del ricorrente, delle spese relativa al compenso spettante al soggetto verificatore, che liquida nella misura complessiva di Euro 693,53, di cui Euro 330,53 a titolo di compenso alla Commissione medica ed Euro 363,00 spettanti alla Società Mediteck Tecnologia Medica r.l., così come risulta da nota del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza prot. n.0159504/11 del 14 ottobre 2011 pervenuta a questa Sezione il 21 ottobre 2011.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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