T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10029

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna gli atti di epigrafe denunciando "Violazione dell’articolo 97 della Costituzione in relazione all’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione delle regole del Bando".

Nel concorso in argomento il ricorrente è stato dichiarato idoneo con punti 60,649, mentre la controinteressata, già seconda in graduatoria con punti 61,00, è risultata poi prima per effetto dell’assegnazione di posto di valenza superiore al primo classificato Viola Arturo (che aveva ottenuto punti 64,590).

L’Amministrazione si è costituita.

Si è altresì costituita, con memoria, la controinteressata.

Tutte le parti hanno depositato documenti.

Il ricorrente ha depositato 4 memorie.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 2 novembre 2011.

Motivi della decisione

Nel contestato concorso il ricorrente è stato dichiarato idoneo con punti 60,649, mentre la controinteressata G.G., già seconda in graduatoria con punti 61,00, è risultata poi prima per effetto dell’assegnazione di posto di valenza superiore al primo classificato Viola Arturo (che aveva ottenuto punti 64,590).

Il ricorso si incentra sulla valutazione dei titoli, i cui criteri di valutazione sono stati stabiliti dalla Commissione nella seduta del 16 aprile 2009 (verbale n. 1).

Nessuna delle censure è accoglibile, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta che il concerto organizzato dall’Istituto musicale pareggiato Vincenzo Bellini di Catania è stato valutato al ricorrente con un punteggio di 0,01 invece che con punteggio di 0,05, nonostante si trattasse di concerto organizzato da un’istituzione musicale pubblica, va respinta perché l’Istituto musicale in argomento, pur inseribile nel sistema nazionale di istruzione (costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali: v. l’art. 1 della legge n.62 del 10 marzo 2000) non può essere considerato scuola totalmente pubblica, né tantomeno "istituzione musicale pubblica";

– la censura la quale lamenta che il titolo di cui all’allegato 261 non è stato valutato (mentre avrebbe dovuto comportare l’attribuzione almeno di punti 0,025) nonostante si trattasse di un concerto organizzato da un’istituzione musicale pubblica (la Fondazione Andrea Segovia di Linares) risulta – a prescindere da ogni altra considerazione – inammissibile per difetto di interesse: gli invocati punti 0,025, anche se aggiunti ai complessivi punti 60,649 ottenuti dal ricorrente, lo porterebbero soltanto a punti 60,674 e (anche aggiungendo ad essi l’ulteriore punteggio di 0,10 invocato nella successiva censura, la quale lamenta il mancato computo del titolo di cui all’allegato 65 alla domanda di partecipazione (vedi infra), così ottenendo un punteggio totale di 60,774) non modificherebbe la posizione del ricorrente rispetto ai punti 61,00 della controinteressata;

– la censura la quale lamenta che i titoli di cui agli allegati alla domanda di partecipazione nn. 260, 283 e 308 hanno ottenuto un punteggio minore di quello dovuto, perché quei titoli riguardavano concerti organizzati da istituzioni musicali pubbliche (Conservatorio di musica di Ubeda; Conservatorio di musica Andrea Segovia di Linares) vanno respinti perché, come esposto nella Relazione del Presidente della Commissione depositata il 26 febbraio 2011, si tratta di concerti organizzati da soggetti che non risultano (vedi anche i relativi siti Internet) avere natura di "istituzione musicale pubblica, fondazione musicale o ente lirico", come da criteri formulati dalla Commissione nel citato verbale n. 1 (vedine il punto C), n. 3, lettera a));

– la censura la quale, con riferimento alle testé riferite censure di attribuzione di punteggio, lamenta, testualmente: "non risultano essere state in alcun modo valutate le idoneità conseguite, ne è dato individuare una idonea e congrua motivazione illustrativa delle ragioni di tale omessa attribuzione di punteggio" va in parte dichiarata inammissibile per genericità e in parte rigettata: a fronte della ricchissima documentazione prodotta dal ricorrente nel concorso, e depositata in atti, la censura, così come testualmente riportata, risulta inammissibilmente generica quanto alla mancata attribuzione di punteggio; ed altresì infondata quanto all’asserita carenza di motivazione, poiché, come risulta a contrario dalle stesse censure formulate, nonché dalle previsioni del Bando di concorso e dai criteri formulati nel citato verbale n. 1 (al quale il ricorrente ha avuto accesso), lo Schembri è stato in grado di comprendere le ragioni della mancata attribuzione di punteggio;

– la censura la quale lamenta che gli allegati alla domanda 3, 28, 33, 40, 277, comprovanti inidoneità conseguite in varie sedi, avrebbero dovuto comportare una elevazione di punteggio pari a punti 0,60 va respinta perché, a prescindere da ogni altra considerazione, trattasi di idoneità che non riguardano concorsi per le Bande dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, delle Forze armate, o per orchestra stabile (vedi il punto C), n. 6, del citato verbale n. 1 del 16 aprile 2009);

– la censura la quale lamenta che la Commissione non ha riconosciuto al ricorrente il punteggio dell’allegato 65 della domanda (idoneità conseguita in altro concorso pubblico presso la Guardia di finanza) risulta (come già accennato in sede di esame della precedente censura di mancata valutazione del titolo di cui all’allegato 261 alla domanda) priva di interesse per il ricorrente: anche riconoscendo gli invocati 0,10 punti il ricorrente giungerebbe – a tutto voler concedere (vedi quanto rilevato con riferimento al citato titolo di cui all’allegato 261 alla domanda) – a 60,774 punti, e dunque in posizione non utile rispetto ai punti 61,00 della controinteressata;

– secondo un’ulteriore censura la Commissione avrebbe irragionevolmente escluso i punteggi per i titoli di cui ai seguenti allegati: 61 (punti 0,30 perché primo premio assoluto); 63 (punti 0,10 perché terzo premio ad un concorso nazionale); 64 (parimenti punti 0,10 perché terzo premio ad un concorso nazionale); né fornito in proposito idonea motivazione. Questa censura va respinta quanto ad entrambi profili: sono da escludere sia il difetto di motivazione, poiché il ricorrente, anche grazie all’accesso agli atti consentitogli, ha avuto modo di comprendere le ragioni di questa esclusione; sia l’irragionevolezza della mancata attribuzione di punteggio, in quanto l’opzione della Commissione di non ritenere – ai sensi del punto C), n. 5) del citato verbale n. 1 – il concorso "Musica insieme" di Catania (titolo n. 61) e il concorso "Città di Modica" (titoli n. 63 e 64) "concorsi di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale inerenti allo strumento" appare scelta priva di palesi vizi logici o gravi carenze valutative;

– una ulteriore censura lamenta che erroneamente la Commissione non ha attribuito alcun punteggio, per mancata prestazione del servizio, al titolo di cui all’allegato n. 1. Il ricorrente – afferma la presente censura – non ha prestato servizio e non percepito alcuna retribuzione perché assente per assolvimento degli obblighi di leva. Pertanto l’Amministrazione avrebbe perpetrato una illegittima discriminazione, non tenendo nel debito conto l’assolvimento degli obblighi di leva. Questa censura va respinta perché nella fattispecie non si trattava di considerare e valutare la semplice anzianità di servizio, bensì dovevano essere valutati titoli che, data la natura del concorso, non potevano essere soltanto nominali ma di effettivo espletamento di attività musicale;

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione (anche in relazione al Bando, il quale all’allegato D, categoria III, prevedeva come titoli professionali "attività ed incarichi svolti connessi alla specifica professionalità") relativamente ai titoli di cui agli allegati 13, 16, 17, 21, 24, 67, 68 e 70 della domanda di partecipazione concorso va respinta perché – come già si è avuto modo di rilevare – il ricorrente, anche grazie all’accesso agli atti consentitogli, ha avuto modo di comprendere le ragioni di questa esclusione: la Commissione ha evidentemente ritenuto che – trattandosi di partecipazioni a seminari, corsi di perfezionamento, master, classi e corsi di aggiornamento, non contemplati nel citato verbale n. 1 – quei titoli non fossero valutabili; né peraltro l’opzione della Commissione di non includere queste categorie di attività nel citato verbale n. 1 appare, tenuto conto della natura del concorso, affetta da gravi vizi logici o palesi carenze valutative;

– parimenti la censura la quale lamenta difetto di motivazione (pure in relazione alla citata categoria III, dell’allegato D al Bando) relativamente alle registrazioni eseguite dal ricorrente va respinta perché la motivazione è chiaramente desumibile dal verbale n. 1, di cui il ricorrente ha avuto piena disponibilità (vedi sopra), e – come già rilevato nel precedente alinea quanto ad altri titoli – l’opzione espressa in proposito dalla Commissione (con la non inclusione di questa categoria di attività nel citato verbale n. 1) appare priva di gravi vizi logici o palesi carenze valutative;

– stessa considerazione di infondatezza può farsi per l’ulteriore e analoga censura di difetto di motivazione (pure in relazione alla citata categoria III, dell’allegato D al Bando) relativamente a tutte le pubblicazioni del ricorrente; e può aggiungersi in proposito che la valutazione di pubblicazioni non risulta esser stata prevista nemmeno dal Bando di concorso;

– secondo un’ulteriore censura sarebbe illogica e sproporzionata, e tale da togliere peso finale ai titoli, l’attribuzione dei punteggi relativi alla categoria 1 (titoli accademici) prevista nell’allegato D del Bando di concorso, poiché per raggiungere il punteggio massimo di 10 punti un candidato avrebbe dovuto conseguire un’inverosimile quantità di diplomi accademici di primo livello (28 ulteriori diplomi di conservatorio di primo livello) in un tempo assolutamente inidoneo. Questa censura – a prescindere da ogni altra considerazione – risulta inammissibile per difetto di interesse: anche se il punteggio massimo per questa categoria di titoli fosse effettivamente troppo elevato non appare derivi da ciò – tenuto conto della distribuzione dei punteggi tra le varie categorie di titoli e di questi ultimi con le prove (teoriche e pratica) del concorso – alcun danno al ricorrente;

– analoghi rilievi di inammissibilità per difetto di danno, e dunque di interesse, appaiono da farsi – a prescindere da ogni altra considerazione – alle ulteriori censure secondo cui sarebbe illogica e sproporzionata, e tale da togliere peso finale ai titoli (anche in questo caso relativamente al teorico raggiungimento del punteggio massimo (punti 5)) sia l’attribuzione dei punteggi relativi alla categoria 2 (titoli didattici) sia l’attribuzione dei punteggi relativi alla categoria 3 (titoli professionali).

Il ricorso va dunque respinto.

Si ravvisano peraltro giusti motivi – in considerazione della non agevole percepibilità di tutti profili della vicenda da parte del ricorrente – per far luogo alla compensazione delle spese fra quest’ultimo e le parti vincenti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa fra le parti costituite le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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