Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42653

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata e depositata il 30 giugno 2010, il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo proposto dal condannato B.B. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di quella stessa sede, 15 aprile 2010, di diniego della liberazione anticipata in relazione al semestre 15 dicembre 2007 – 15 giugno 2008, motivando: all’instante è stata inflitta sanzione disciplinare per condotta di intimidazione e sopraffazione di altro detenuto perpetrata il 2 gennaio 2008; privo di pregio è il rilievo del reclamante circa l’annullamento del provvedimento disciplinare, giusta ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino 21 febbraio 2008, in quanto quel giudice ha motivato l’annullamento per vizio di motivazione in ordine alla "valutazione sulla cui base si è deciso di irrogare la sanzione", senza inficiare "il rilievo disciplinare"; inoltre il reclamante ha riportato sanzioni disciplinari nei successivi semestri; sicchè, dovendosi prescindere dalla "visione atomizzata" della condotta intramuraria, difetta il requisito della partecipazione del detenuto alla opera di rieducativa.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto del 20 luglio 2010, opponendo di essere stato vittima della aggressione di altro detenuto, siccome comprovato dalle dichiarazioni di trentadue reclusi, e deducendo, con allegazione del provvedimento, che il Magistrato di sorveglianza di Torino ha accertato la infondatezza dell’addebito disciplinare.

3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 27 giugno 2011, rileva: il ricorso è manifestamente infondato.

4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

La ordinanza impugnata è inficiata dal vizio di motivazione.

Con palese illogicità il giudice a quo ha posto a base del rigetto del reclamo la considerazione del provvedimento disciplinare annullato dal Magistrato di sorveglianza, omettendo, nel contempo, di valutare incidenter tantum la fondatezza, nel merito, dell’addebito.

Mentre affatto generico è il riferimento ulteriore del Collegio alle sanzioni disciplinari riportate dal reclamante nei semestri successivi a quello di riferimento senza la indicazione delle relative condotte e senza la esplicazione delle ragioni per le quali le medesime sono state considerate rivelatrici della mancata partecipazione del ricorrente all’opera di rieducazione anche nel semestre antecedente in deroga al criterio della valutazione frazionata per semestri (v. in proposito: Cass., Sez. 1, n. 29352 del 21 giugno 2001, Carbonaro, massima n. 219479 e Sez. 1, n. 14610 del 24 gennaio 2011, Punzetti, massima n. 249852).

Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Potenza il quale, in relazione al fatto che ha dato luogo alla formulazione dell’addebito disciplinare, provvederà all’accertamento incidentale della condotta, tenuto conto delle discolpe del ricorrente; quindi procederà, ai fini della applicazione misura alternativa invocata, alla relativa valutazione, nonchè, se del caso, alla valutazione delle condotte dei semestri successivi, uniformandosi al seguente principio di diritto che questa Corte enuncia ai sensi dell’articolo 173 c.p.p., comma 2:

"in tema di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, l’obbligo di valutazione frazionata, per semestri, della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione non esclude che il giudice possa tener conto, nel compiere tale valutazione, anche di episodi appartenenti a successivi semestri contigui, purchè si tratti di condotte particolarmente gravi e sintomatiche, tanto da lasciar dedurre, con puntuale e approfondita motivazione, la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente".

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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