T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10028

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, la signora C.D.R. ha impugnato la determinazione (della quale è stata chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) con cui la si è esclusa dal concorso indetto per il reclutamento di 1548 Allievi Carabinieri. (G.U., IV s.s., n.24 del 25.3.2011).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 30.11.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, in proposito

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità, formulato a seguito delle verifiche a cui l’interessata è stata regolarmente sottoposta ai sensi della vigente normativa di settore;

che tali verifiche, condotte – ritualmente – attraverso test e interviste, hanno evidenziato la carenza – nella D.R. (risultata, si cita testualmente, "carente sul piano della determinazione e dell’autorevolezza" e tendente "ad evitare situazioni di confronto") delle richieste caratteristiche attitudinali (con particolare riferimento all’area "comportamentale" e a quella della "assunzione di ruolo");

che, nel corso del(lo stesso) colloquio di approfondimento, il soggetto in questione (scarsamente "adattabile ad un ambiente strutturato e complesso") ha confermato le criticità che erano precedentemente emerse.

Alla luce di tali constatazioni; e tenuto conto

che l’atto (presupposto) in questione non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, comunque, espressione di una valutazione di natura squisitamente tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati;

che, in una materia quale quella di cui è causa, non è neppure astrattamente ipotizzabile un contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione (non potendosi, ovviamente, far riferimento agli esiti di altre procedure selettive: o, peggio, ai giudizi positivi ottenuti durante l’espletamento di servizi prestati in altre Forze Armate),

il Collegio (rilevato che, nell’occasione, ci si è mossi nel pieno rispetto delle previsioni poste dall’apposito bando di concorso: e che l’interessata tende – a ben vedere – a confondere l’idoneità psichica, assolutamente non in discussione, con quella attitudinale) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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