Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-05-2012, n. 8411 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi al Tribunale di Grosseto (la Ca.Li. al Tribunale di Firenze), gli odierni ricorrenti, in epigrafe indicati, per quanto interessa in questa sede, esponevano di essere stati assunti dalla C.R.I. con contratti a tempo determinato, in seguito a superamento di selezione concorsuale, con varie decorrenze;

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge Finanziaria 2007 per la stabilizzazione in quanto personale non dirigenziale in servizio da oltre tre anni e, comunque, per tre anni. nell’ultimo quinquennio e di aver effettuato espressa domanda al riguardo; di avere quindi diritto ad essere stabilizzati ed immessi in ruolo tra il personale a tempo indeterminato della C.R.I. in quanto l’Amministrazione aveva ritenuto di procedere alla stabilizzazione del proprio personale precario, mediante avviso pubblico di selezione secondo le previsioni della L. n. 296 del 2006, peraltro richiamata nell’ultimo contratto prorogato.

La C.R.I. si costituiva in ciascun giudizio concludendo in via principale per il difetto di giurisdizione del G.O. circa le censure mosse dagli attori all’avviso pubblico di selezione del 14-11-2007.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, sulla domanda della Ca., respingeva il ricorso affermando, quanto alla pretesa attinente alla invocata stabilizzazione del rapporto, il difetto di giurisdizione del G.O..

Le domande degli altri ricorrenti venivano respinte, con distinte sentenze, dal Giudice del lavoro del Tribunale di Grosseto.

Ciascun lavoratore proponeva appello avverso la rispettiva sentenza (la Ca. impugnando in primo luogo la affermazione del difetto di giurisdizione del g.o.).

La C.R.I. resisteva e (salvo che nei confronti della Ca.) proponeva appello incidentale ribadendo il difetto di giurisdizione del G.O..

La Corte di Appello di Firenze, riuniti i giudizi, (premesso che l’unica questione devoluta in appello, in mancanza di riproposizione delle ulteriori domande, era quella del "diritto degli appellanti ad essere "stabilizzati" sulla base della previsione di cui alla legge finanziaria n. 296/206") con sentenza depositata il 19-2-2010, rigettava l’appello della Ca. e, respinti gli altri appelli principali, in accoglimento dell’appello incidentale proposto nei confronti degli altri appellanti, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 "la procedura di stabilizzazione obbedisce ad una serie di valutazioni da parte del datore di lavoro e di altre ancora più a monte da parte dell’Amministrazione centrale, stabilendo la legge una verifica di compatibilità sia con le risorse finanziarie sia con l’adozione di strumenti alternativi", di guisa che l’avviso pubblico di selezione che ha escluso gli appellanti dalla stabilizzazione rappresenta "l’atto conclusivo di un procedimento prodromico alla eventuale stabilizzazione e nel quale si risolve il momento valutativo della pubblica amministrazione sulla scelta delle precondizioni".

Pertanto, secondo la Corte di merito, "non vi sono dubbi sulla insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, poichè nel caso di specie non si discute di una esclusione dalla graduatoria (o dall’elenco di chi avesse soddisfatto alle precondizioni) in ragione del mancato rispetto dei criteri che la pubblica amministrazione si era data, bensì della legittimità dei criteri medesimi. In concreto se era o meno legittimo riservare l’avviso di selezione ai precari inseriti in funzioni istituzionali o se esso non avesse dovuto ricomprendere anche i precari utilizzati nei servizi c.d. a convenzione".

Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso con un unico motivo.

Essendo stato notificato il ricorso alla C.R.I. presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato è stata disposta la rinotifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Infine è stato depositato il ricorso ritualmente rinotificato.

La C.R.I. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione in specie del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 e segg. premesso che "non si possono ritenere come concorsuali quelle procedure nelle quali vi è una mera verifica dell’idoneità dei soggetti da assumere in quanto in possesso di determinati requisiti preordinati senza che si proceda ad una comparazione tra soggetti e dunque senza originare una apposita graduatoria di merito", evidenziano di aver invocato "la corretta applicazione nei loro confronti della procedura di stabilizzazione del personale (ex art. 1, comma 519 citato) una volta che l’Ammministrazione ha deciso di avviare le procedure di stabilizzazione attraverso l’avviso pubblico del 15-11-2007".

In specie i ricorrenti sostengono che le loro pretese "non sono basate sul corretto svolgimento di una procedura concorsuale, bensì sulla corretta applicazione di una specifica norma di legge che prevede la stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale che già sia in servizio presso l’Ente con contratto di lavoro a tempo determinato e che possa vantare la ricorrenza di tutti i requisiti indicati dalla legge", con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario, incidendo i provvedimenti di inclusione o esclusione di lavoratori su posizioni di diritto soggettivo.

In particolare i ricorrenti rilevano che "sono stati assunti inizialmente nella C.R.I. con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 368 del 2001 in seguito a procedura concorsuale regolarmente espletata, la cui graduatoria finale è stata pubblicata dalla C.R.I…., così come chiaramente richiamato anche in ciascun contratto di assunzione" e che anch’essi, così come gli altri 16 colleghi, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, avevano diritto ad essere stabilizzati, non essendo affatto prevista dalla legge stessa (e neppure dalla Direttiva ministeriale n. 7 del 2007) la differenziazione effettuata dalla C.R.I. tra lavoratori "istituzionali" e lavoratori "non istituzionali" (in quanto assunti per servizi affidati alla C.R.I. attraverso convenzioni con altri enti). Del resto anche i contratti a termine dei ricorrenti erano stati prorogati "al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali", ai sensi del D.L. n. 4 del 2006, art. 5 con chiaro riconoscimento di tale finalità e di detto espletamento anche da parte della C.R.I..

Pertanto, secondo i ricorrenti, compete al giudice ordinario accertare se sussista il diritto all’assunzione nell’ambito delle procedure di "stabilizzazione" per il personale precario della Croce Rossa Italiana previste dalla legge Finanziaria 2007 ed in particolare se le norme di legge contemplino l’esclusione dalla stabilizzazione di lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività lavorativa per la C.R.I. per effetto di convenzioni stipulate con altri enti pubblici nel rispetto dei principi statutari".

Il motivo è fondato e va accolto.

Come è stato più volte affermato da queste Sezioni Unite (v. fra le altre Cass. S.U. 7-7-2010 n. 16041, Cass. S.U. 26-1-2011 n. 1778, Cass. S.U. 25-11-2011 n. 24904, Cass. S.U. 22-2-2012 n. 2568) e va qui ribadito, "la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519, 557 e 558, costituisce per l’anno 2007, lo stanziamento di fondi finalizzati alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge. Le riferite disposizioni di legge consentono di fissare i seguenti principi:

a) i processi di stabilizzazione (tendenzialmente rivolti ad eliminare il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36), sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni ( D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6);

b) la deroga delle normali procedure di assunzione concerne il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non il requisito del possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno nelle singole qualifiche previsto dai sistemi di classificazione, nè la regola del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, dell’accesso tramite procedure selettive, siccome la stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale" è subordinata al superamento di tali procedure; le procedure selettive sono escluse soltanto per il personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (procedure previste da norme di legge);

c) conseguentemente, le amministrazioni, con riguardo al personale da stabilizzare che ha già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", non "bandiscono" concorsi, ma devono limitarsi a dare "avviso" della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare domanda;" in tal caso "la regolamentazione legislativa, sottraendo le procedure di "stabilizzazione" all’ambito di quelle concorsuali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nonchè alle ipotesi "nominate" di poteri autoritativi nell’ambito del lavoro pubblico ( D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), colloca le controversie inerenti a tali procedure nell’area del "diritto all’assunzione di cui all’art. 63, comma 1", con conseguente appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario (così in specie v. Cass. S.U. n. 1778/2011 cit.);

d) "diversamente, ove il personale non abbia già superato prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l’amministrazione può fare ricorso ad una selezione onde individuare il personale da assumere"; in tal caso "le relative controversie sono devolute ala giurisdizione del giudice amministrativo" (v. in specie Cass. S.U. n. 1778 /2011 cit., Cass. 2568/2012 cit.).

Orbene nella fattispecie, come risulta chiaramente dai ricorsi introduttivi, e come è riportato anche nell’impugnata sentenza, i ricorrenti sono stati tutti assunti a tempo determinato (con contratti di lavoro successivamente prorogati) a seguito di una selezione espletata ai sensi del D.P.R. n. 487 del 1994 e quindi all’esito di un pubblico concorso.

Ciò posto, avendo i ricorrenti, in sostanza, per la parte che qui interessa, lamentato di essere stati illegittimamente esclusi dalla procedura di stabilizzazione a domanda e contestato la scelta dell’ente "di escludere i dipendenti destinati a funzioni svolte in convenzione", è indubbio che il petitum sostanziale ha per oggetto il diritto degli attori alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione e, attraverso di queste, all’assunzione a tempo indeterminato (cfr. Cass. S.U. 15-9-2010 n. 19552), per cui, essendo stati tutti assunti all’esito di un pubblico concorso, la fattispecie rientra nell’ipotesi sopra indicata sub c).

Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, rilevando che compete a quest’ultimo stabilire la legittimità o meno della scelta operata dall’amministrazione.

Trattandosi, infatti, di controversia inerente al diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione a domanda di dipendenti precari già assunti "mediante procedure selettive di natura concorsuale", sulla base dei requisiti previsti, compete al giudice ordinario la giurisdizione sulla fondatezza o meno della pretesa in esame.

Il ricorso va così accolto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, e la impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, al Tribunale di Firenze per quanto riguarda la Ca. (per la quale in sostanza sulla domanda in esame vi è stata una declinatoria di giurisdizione in entrambi i gradi) e alla Corte di Appello di Firenze per gli altri ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Firenze per la C. e alla Corte di Appello di Firenze per gli altri ricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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