Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42597

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 09.02.2010 la Corte d’appello di Venezia integralmente confermava la pronuncia di primo grado che, in esito a rito abbreviato, aveva dichiarato il moldavo G.A. colpevole del reato di concorso in tentato omicidio plurimo (fatto del 13.10.2008), così condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione con atto personale deducendo errata valutazione degli elementi indiziari.

3. Con atto in data 20.10.2011, qui pervenuto tramite il difensore, il G. espressamente rinunciava al proposto ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con ogni dovuta conseguenza di legge.

Deve rilevare invero questa Corte come la rinuncia all’impugnazione, nella fattispecie formalmente effettuata dal G. con dichiarazione resa in data 20.20.2011, induca in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 589 c.p.p., e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Ciò preclude l’esame del ricorso nel merito.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente G. A. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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