CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 10 giugno 2011, n.12738 NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

I ricorsi vengono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. poiché sono indirizzati contro la stessa sentenza. Col primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 lett. g) legge n. 218/1995, e violazione dell’art. 108 c.c.. Pone questione di diritto se l’apposizione da parte di uno dei nubendi di una condizione per la validità del matrimonio non conosciuta dall’altro e non conoscibile con ordinaria diligenza contrasti con l’ordine pubblico interno che, nell’art. 108 cod. civ., vietai apposizione di elementi accidentali al vincolo matrimoniale. In punto di fatto esclude che la fissazione della residenza familiare in (omissis), secondo effettiva scelta del marito, rappresentasse condizione per contrarre il matrimonio e che tale essa l’avesse considerata.

Chiede con conclusivo quesito di diritto se considerato che l’Art. 13 dell’Accordo di revisione del Concordato reso esecutivo con legge n. 121/1985 non prevede deroga alla sovranità dello Stato, era ammessa la delibazione della sentenza d’annullamento del matrimonio senza previa verifica della compatibilità della stessa pronuncia all’ordine pubblico interno.

Il motivo è inammissibile in quanto espone censura generica, affidata ad astratto enunciato del tutto avulso da qualsiasi riferimento al fatto concreto. Senza neppure cogliere il fondamento della decisione impugnata, ispirata, nella sua lunga premessa teorica, agli stessi principi in esso evocati, il motivo non ne palesa concreta effettiva violazione riferita a preciso passaggio logico o motivazionale.

Col secondo motivo la ricorrente ascrive al giudice d’appello vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul suo stato psichico. Lamenta omesso doveroso, autonomo e rigoroso riscontro della circostanza assunta dal giudice ecclesiastico a causa di nullità del matrimonio. La Corte del merito, appiattita su acritica condivisione della decisione del giudice ecclesiastico, avrebbe valorizzato elementi assunti in quella sede, in particolare le deposizioni testimoniali, insufficienti e non puntuali sia in ordine al foro interno sia in ordine alla conoscibilità della condizione, senza accertare effettivamente l’atteggiamento psicologico di essa ricorrente al momento della celebrazione del matrimonio. Il motivo è fondato. Il giudice d’appello, cui è inibito il riesame del merito del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ecclesiastico in ordine alla sola effettiva esistenza della riserva mentale, ha desunto anche la conoscenza o conoscibilità di essa da parte dell’altro coniuge dal giudizio espresso a riguardo dal Tribunale ecclesiastico, e ne ha convalidato il risultato sulla base di generico richiamo all’interrogatorio reso in quella sede dalla C. e del contenuto di una lettera – da lei inviata al coniuge il 22.12.2003, di cui non riferisce però né contenuto né parti ritenute probanti in senso decisivo. Questo tessuto motivazionale denota l’evidente violazione delle norme di diritto – artt. 108 e 160 c.c. – e dell’ordine pubblico interno consumata dalla Corte del merito, la cui verifica, pur tenendo conto "del favore particolare al riconoscimento che lo Stato italiano s’è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato" (S. U., n. 19809/2008), e pur perciò circoscritta all’accertamento della sola conoscenza o dell’oggettiva conoscibilità della condizione da parte dell’altro coniuge, comunque avrebbe dovuto essere condotta "con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico, ancorché sulla base degli atti del processo canonico eventualmente prodotti, non essendovi luogo, in fase delibatoria, ad alcuna integrazione di attività istruttoria (per tutte Cass. n. 3339/2003 in un caso analogo), e con assoluto rigore.

Il rispetto "di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e la tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto – quello matrimoniale – oggetto di rilievo e tutela costituzionale, in quanto incidente in maniera particolare sulla vita della persona e su istituti e rapporti costituzionalmente rilevanti" (Cass. citata), imponevamo infatti alla Corte d’appello di verificare, rendendone conto con adeguata motivazione, se il Praticò, che aveva apposto la condizione al matrimonio, avesse reso partecipe l’altro coniuge del suo contenuto effettivo, che cioè egli, non avendo inteso perseguire finalità solo programmatiche ma volendo effettivamente subordinare il vincolo matrimoniale ed il suo mantenimento alla fissazione della residenza coniugale nel luogo da lui prescelto, avesse espresso questa sua precisa volontà alla moglie, o quanto meno le avesse consentito la percezione di tale riserva con fatti concludenti, dai quali fosse univocamente desumibile con ordinaria diligenza. Questa verifica autonoma e rigorosa, resa necessaria dal fatto che si tratta di profilo estraneo, perché irrilevante, al processo canonico (Cass. 6308/2000, Cass. 198/2001, Cass. 3339/2003, Cass. n. 20281/2005), è stata omessa. Quanto meno non risulta adeguatamente esplicitata nel contesto della motivazione, da cui emerge sostanziale uniformità tra il giudizio espresso dal giudice ecclesiastico e quello dell’organo interno,. scaturita da acritica condivisione dell’apprezzamento degli elementi esaminati in quella sede, recepita tout court omettendone rinnovato e doveroso autonomo vaglio critico. In quanto meramente desunta dal giudizio espresso dal Tribunale ecclesiastico, la percezione da parte dell’odierna ricorrente del foro interno al coniuge, o quanto meno di una sua negligenza nel coglierne la portata condizionante il vincolo matrimoniale, è rimasta affidata ad acquisizione probatoria incompleta, perché non accurata né specifica, ed illustrata peraltro con insufficiente motivazione. Tutto ciò premesso il motivo deve essere accolto. Restano assorbiti il terzo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione dell’art. 129 bis c.c. ed il ricorso incidentale che denuncia malgoverno del regime delle spese processuali.

La decisione impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria che provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo e dichiara assorbiti il terzo motivo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

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