Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-05-2012, n. 8409 Illeciti disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La dott. R.E., presidente di sezione del Tribunale di (OMISSIS), era incolpata dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), per avere ritardato, quale magistrato in servizio presso il Tribunale di Bolzano, nel periodo tra il 27 maggio 2003 e il 16 novembre 2009, il deposito di 158 sentenze civili, di cui 136 monocratiche e 22 collegiali (oltre che di altre 6 sentenze civili monocratiche non ancora depositate, nonostante la scadenza dei termini, al termine della eseguita ispezione ordinaria dell’ufficio), con verificazione di un ritardo massimo di 1.191 giorni, di 31 ritardi superiori all’anno (di cui uno superiore e l’altro prossimo a tre anni, due superori a due anni e 9 superiori ad un anno e mezzo). La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura riteneva l’incolpata responsabile dell’addebito e le comminava la sanzione della censura.

Nel delineare gli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare relativo al ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio da parte del magistrato delle sue funzioni, la Sezione disciplinare rilevava che, stante il requisito della reiterazione, si tratta di un illecito abituale e cioè di quella figura di illecito per la cui sussistenza è richiesta, quale elemento costitutivo, la reiterazione abituale di fatti omogenei, ciascuno dei quali, isolatamente considerato, non costituisce illecito ovvero costituisce un illecito diverso, rimanendo non necessaria, invece, la sistematicità del ritardo, ferma restando però l’esigenza di reiterazioni significative, tali da fare apparire appunto abituale la violazione dei termini previsti dalla legge. Precisava che ai fini di tale valutazione deve ritenersi determinante il rapporto tra l’arco di tempo considerato e il numero di condotte reiterate, considerato che la frequenza dei ritardi è certamente il principale indice di abitualità.

Riguardo al requisito della gravità doveva farsi riferimento alla rilevanza, in termini numerici e temporali, dei ritardi reiterati, oltre che, eventualmente, all’importanza dei procedimenti interessati.

La Sezione si soffermava poi sulla previsione relativa al carattere ingiustificato dei ritardi. Osservava che la previsione di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), fa riferimento ad una antigiuridicità speciale, interna alla fattispecie tipica, come per gli illeciti penali avviene quando è la stessa norma incriminatrice ad esigere che il fatto venga commesso "abusivamente" o "arbitrariamente" o "illegittimamente". Risultano quindi rilevanti tutte le situazioni idonee ad escludere che il ritardo sia dovuto ad un’effettiva violazione dei doveri del magistrato. Precisamente le circostanze che risultino in rapporto di causalità specifica con il ritardo, come, ad esempio, il numero delle udienze tenute nell’arco di tempo considerato o l’impegno straordinario in processi di eccezionale importanza, e in definitiva il residuo tempo disponibile per il compimento degli atti ritardati, rimanendo esclusa invece la considerazione della laboriosità personale del magistrato, dovendosi valutare non la persona, ma suoi comportamenti determinati.

Precisava anche che la non giustificazione del ritardo, costituendo una componente della condotta e, quindi, un elemento interno della fattispecie costitutiva dell’illecito disciplinare tipizzato, deve risultare dagli elementi acquisiti dall’accusa, incombendo all’incolpato l’allegazione delle circostanze a sè favorevoli.

Infine ha sottolineato che il requisito della mancanza di giustificazione, in quanto interno alla fattispecie, va posto in relazione con il requisito della gravità dei ritardi, poichè solo un rapporto di ragionevole proporzione tra le circostanze addotte e l’entità dei ritardi può autorizzare la conclusione che questi ne furono la conseguenza, così che quando il ritardo è tanto grave da risultare di per sè antigiuridico, la giustificazione può derivare solo da situazioni eccezionali e transitorie, pur essendo essa sempre possibile, in un quadro valutativo in cui non operi una responsabilità oggettiva e improntato sia alla esclusione di indulgenze corporative sia alla ragionevolezza.

Con riferimento al caso oggetto del giudizio, la Sezione disciplinare ha ritenuto indubbiamente presente il requisito della reiterazione, avuto riguardo alla frequenza dei ritardi nel periodo considerato, e così pure il requisito della gravità, tenuta presente l’entità dei ritardi stessi.

Ha rilevato allora che, data la particolare gravità dei ritardi, si doveva verificare se erano configurabili quelle circostanze eccezionali e transitorie che, secondo la giurisprudenza, potrebbero assumere, in astratto, rilievo giustificativo.

Ricordato che l’incolpata, sia nell’interrogatorio che nella memoria difensiva, aveva fatto riferimento al carico eccessivo di lavoro ed allo svolgimento di diversi incarichi inerenti alla sua attività di magistrato, quali i rapporti con gli uditori, con i Got e con i giudici di pace, non senza accennare alla sua laboriosità ed alle sue vicende personali, la Sezione disciplinare ha osservato che si trattava di circostanze non rivestenti quel carattere eccezionale che sarebbe stato necessario in presenza di ritardi tanto gravi da risultare di per sè antigiuridici. Quanto alla circostanza, accennata dalla incolpata, che le parti private non avevano mai criticato i suoi ritardi perchè consapevoli che ella non avrebbe potuto fare di più e meglio, si è rilevato che i ritardi non violano solo l’interesse privato delle parti in causa e, il silenzio delle parti, pur in presenza di ritardi gravissimi, è dovuto il più delle volte ad una sorta di timore reverenziale nei confronti del magistrato e non certo ad una tacita approvazione della condotta del medesimo. In merito alla laboriosità dell’incolpata, resa manifesta anche dallo svolgimento dei diversi incarichi dalla stessa specificati, se ne riteneva la rilevanza per l’applicazione della sanzione minima della censura, pur in presenza di ritardi gravi (definiti straordinariamente gravi nell’escludere la rilevanza della critica, sul piano della costituzionalità, ad una asserita linea interpretativa volta ad un automatismo della sanzione in caso di ritardi superiori ad un anno).

La dott. R.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha poi depositato memoria. Il Ministero della giustizia non si è costituito benchè ritualmente reso edotto dell’impugnazione e della fissazione dell’udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, che riporta integralmente la memoria difensiva depositata dalla incolpata e le relazioni in data 25.5.2009 e 10.12.2009 del presidente del tribunale di Bolzano, con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q).

Si lamenta che la Sezione disciplinare sostanzialmente abbia dato ingresso ad una vera e propria responsabilità oggettiva, valorizzando di per sè il dato dei ritardi nel deposito delle sentenze, decontestualizzandolo dall’attività effettivamente svolta dal magistrato, che non viene minimamente presa in considerazione, e analogamente da qualsiasi profilo di colpa. Si propone invece da parte della ricorrente la riaffermazione del principio secondo cui il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, anche se sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare, essendo necessario anche verificare se esso sia ingiustificato, in relazione al carico di lavoro e alla situazione personale del magistrato, e se il comportamento sia ascrivibile al magistrato almeno a titolo di colpa. Nella specie erano stati trascurati, anche se ampiamente documentati e non contestati – tanto da assurgere a fatti pacifici -, così da essere implicitamente valutati come irrilevanti (salva la valorizzazione della laboriosità della incolpata solo ai soli fini della determinazione della sanzione), tutti i dati relativi al carico di lavoro, alla eccezionale produttività della ricorrente e a quell’"eccezionale spirito di abnegazione" attestato dalla relazione del presidente del tribunale.

Così era stata esclusa anche ogni valutazione sull’esigibilità di un comportamento diverso e sull’elemento soggettivo della colpa, anche sotto il profilo della attribuibilità dei fatti ascritti a negligenza o neghittosità oppure al carico di lavoro e alla complessiva situazione del magistrato dovuta anche allo svolgimento di funzioni ulteriori rispetto a quellfenormali.

2. Seguono indicazioni quantitative sulla produttività e sulla qualità dei provvedimenti (quest’ultima ai vertici nell’ufficio, secondo una richiamata indagine comparativa del presidente del tribunale): 366 sentenze l’anno e 699 provvedimenti l’anno nel periodo 2003-2009 al netto di 936 sentenze camerali emesse nel biennio 2003-2004; maggiore produttività tra tutti i giudici civili;

impegno quasi quotidiano di preparazione delle udienze; attività istruttoria; rinvii a 2-3 mesi (doppi o più di quelli dei colleghi);

redazione all’occorrenza dei provvedimenti in doppia lingua ai fini di migliore funzionalità; funzione direttiva di presidente di sezione senza riduzione di carico di lavoro rispetto agli altri giudici; funzioni di presidente vicario del tribunale; presidente effettivo del collegio per i reclami tavolari; funzioni di tutor di nuovi uditori giudiziari e di supporto ai GOT e ai giudici di pace.

2. Il secondo motivo denuncia motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. Si censura sotto il profilo del vizio di motivazione la mancata valutazione della concreta produttività della ricorrente, nonostante ella avesse offerto puntuali dati numerico- statistici a lei riferibili, ai quali il giudice disciplinare avrebbe dovuto attingere per formulare un giudizio immune da censure. Al riguardo si rileva anche che, come di recente ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, avrebbe dovuto effettuarsi un confronto, anno per anno, tra i provvedimenti in ritardo anche grave e i provvedimenti depositati regolarmente nei termini. Si lamenta in particolare il silenzio su un aspetto fondamentale come il fatto che l’attività della R. fosse improntata, per così dire, alla eccezionalità eletta a sistema: ella si era impegnata oltre misura, facendosi carico di tante incombenze, sovente senza esservi obbligata, nell’ottica di far "marciare" l’attività giudiziaria in ogni suo aspetto, sia pure a discapito della tempestività di alcune decisioni. Si sottolinea come il giudizio formulato nei suoi confronti sia incompleto e si risolva in una motivazione apparente, e si lamenta che costituisca una mera petizione di principio l’affermazione, con riferimento alle giustificazioni addotte, che si trattava di circostanze non rivestenti il carattere eccezionale necessario in presenza di ritardi tanto gravi. Di nuovo si lamenta la mancata considerazione dei dati numerici relativi ai provvedimenti emanati dalla ricorrente, del complessivo carico di lavoro inferibile dagli stessi dati, delle ulteriori plurime funzioni esercitate dalla ricorrente.

3. Il ricorso, i cui due motivi sono esaminati congiuntamente stante la loro connessione, non è suscettibile di accoglimento.

Queste Sezioni unite sono pervenute a un’elaborazione consolidata di principi di diritto relativamente all’ipotesi disciplinare, di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), del ritardo "grave e ingiustificato" da parte del magistrato nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, con particolare riguardo alla natura giuridica della prevista ingiustificabilità del ritardo e alla rilevanza di ritardi particolarmente elevati.

Si è osservato che la non giustificabilità del ritardo non costituisce un ulteriore elemento della fattispecie, ma ne rappresenta un elemento esterno che gravità nell’area delle situazioni riconducibili alle condizioni di inesigibilità (sentenze 13 settembre 2011, n. 18697 e 18699). Si tratta quindi di un elemento funzionale alla delimitazione degli obblighi giuridicamente determinati sul piano normativo con lo scopo di temperarne il rigore applicativo quando, per circostanze specificamente accertate, la sanzione apparirebbe irrogata non iure, potendosi parlare quindi anche di causa di giustificazione non codificata rilevante sul piano oggettivo o su quello soggettivo (sentenza 17 gennaio 2012, n. 528).

In tale quadro, si è attribuito un particolare rilievo ai ritardi di grande entità nel deposito dei provvedimenti, per il fatto che essi comportano la violazione del principio di ragionevole durata del processo riconducibile alla garanzia costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) e conseguentemente risultano intollerabili per la inerente lesione degli interessi delle parti e del regolare corso della giustizia. Si è anche indicato (mediante valorizzazione di indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo relative alla durata di un giudizio di legittimità) nel superamento del termine di un anno l’elemento che può determinare tale specifica intollerabilità del ritardo (cfr. Cass., sez, un. n. 18699/2011, cit.).

In casi di tale particolare gravità dei ritardi la possibilità che essi siano scriminati si restringe ed è richiesto a tal fine il concorso di fattori eccezionali e proporzionati alla particolarità gravità che, alla stregua dell’ordinamento giuridico, deve attribuirsi alla violazione (cfr. le sentenze già richiamate e Cass., sez. un. n. 28801/2011).

4. La sentenza impugnata si è attenuta concretamente a tale principi, in particolare nel rilevare come nella specie, in presenza di ritardi di particolare entità – certamente rilevanti sotto gli indicati profili della grave 1 violazione dei principi del giusto processo (perchè in più casi superiori a due o tre anni e in un rilevante numero di casi superiori a un anno) -, sarebbero state necessarie giustificazioni eccezionali.

Il giudice disciplinare non ha mancato di esaminare, sia pure in maniera sintetica, le giustificazioni addotte dall’incolpata e da quest’ultima ora riproposte. Tale valutazione non risulta in contrasto con gli esposti principi di diritto o illogica, Infatti la situazione professionale di cui si lamenta da parte della ricorrente l’inadeguata valutazione, nonostante i molti e rilevanti elementi altamente positivi da cui essa viene ad essere caratterizzata – innanzitutto sul piano dell’impegno e della laboriosità -, non sono tali da rendere evidente l’impossibilità della attuale ricorrente, anche perchè investita dei poteri di organizzazione del lavoro in quanto presidente della sezione, di prevenire quel tipo di ritardi a cui si ricollega il giudizio di colpevolezza sul piano disciplinare, ritardi che, peraltro, sono stati molto rilevanti sul piano della misura, ma non particolarmente imponenti sul piano numerico. La ragionevolezza della valutazione della Sezione disciplinare, del resto, trova ulteriore conferma nella circostanza che una parte degli incarichi e delle attività collaterali di cui la ricorrente si era fatto carico (ricordati anche nelle richiamate relazioni del presidente de Tribunale) avrebbero potuto essere evitati in considerazione della preminente esigenza di evitare ritardi intollerabili nel deposito delle sentenze.

I precedenti di cassazione richiamati dalla difesa della ricorrente (Cass., sez. un., 10 maggio 2011, n. 10176, e 6 dicembre 2011, n. 26138), riguardano fattispecie sostanzialmente diverse, o per la assai minore misura dei ritardi, o perchè era risultato difettoso lo stesso accertamento dei fatti.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non essendo intervenuta costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, tenuto presente che l’ufficio del pubblico ministero non può essere destinatario di pronunce sulle spese del giudizio nè in caso di sua soccombenza, nè quando soccombente sia uno dei suoi contraddittori (Cass. S.U. n. 5165/2004; Cass. n. 3824/2010).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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