T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10026

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi dell’art.116 del d.lg. n.104/2010, la "A.- R.O.M." s.r.l. ha chiesto (previa disapplicazione delle determinazioni con esso contrastanti) la declaratoria del diritto ad accedere integralmente alla documentazione (relativa ai contratti, stipulati successivamente all’aggiudicazione annullata da questo Tribunale con sentenza n."4842/2011", aventi ad oggetto "il servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione all’autoreparto principale M.M.") di cui all’istanza presentata – in via amministrativa – il 21.7.2011.

Nella Camera di Consiglio del 16.11.2011 (data in cui il predetto ricorso è stato introitato per la decisione), si constata che il procuratore della cennata società ha fatto presente che questa (in considerazione degli sviluppi avuti, "medio tempore", dalla situazione) non ha più interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della presente controversia.

Nel dare atto di quanto sopra, il Collegio (che, sentiti – sul punto – i contendenti, ritiene di dover far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite) non può (pertanto) che dichiarare improcedibile il ricorso stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

definitivamente pronunciando in rito,

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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