Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42595

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata 23 novembre 2010 e depositata il i febbraio 2011, la Corte di appello di Genova – per quanto qui rileva – in parziale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di quella stessa sede, i giugno 2010, impugnata da J.H. e N. E.R.; ha dichiarato assorbito, nei confronti della seconda, il delitto di minaccia grave (come ritenuto dal primo giudice previa derubricazione del contestato concorso in omicidio tentato) nel delitto di violenza privata (capo C della rubrica); ha ridotto le pene agli appellanti; e ha confermato, nel resto, le condanne inflitte a H. per l’omicidio tentato in danno di R. B., commesso in (OMISSIS), e per il delitto di violenza privata continuata, commesso in danno della medesima vittima il (OMISSIS); e alla E.R. per il concorso con H. nel succitato delitto di violenza privata continuata.

In relazione ai gravami degli appellanti la Corte territoriale ha motivato nei termini che seguono.

1.1 – Con riferimento al delitto di omicidio tentato, sono destituite di fondamento le censure dell’appellante H., il quale ha negato l’univocità, la idoneità della condotta e la ricorrenza dell’elemento psicologico del reato.

Il giudicabile, brandendo un coltello da sedici centimetri (con lama lunga sette centimetri) e profferendo espresse minacce di morte (ti ammazzo ti ammazzo), ha vibrato un fendente contro la gola del B., senza tuttavia attingere il bersaglio grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri (appostati nei pressi del teatro del delitto), i quali bloccarono l’avambraccio dell’aggressore e, immediatamente, lo disarmarono.

La natura del mezzo lesivo, la direzione della coltellata e la vitalità del distretto corporeo cui il colpo era indirizzato dimostrano la idoneità e la univocità della condotta.

In relazione all’elemento psicologico soccorre l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione (14 febbraio 1996, n. 3571, massima n. 204167), non è necessario che il dolo sia intenzionale, è sufficiente, come nella specie, la consapevolezza in capo al soggetto attivo della probabilità dell’evento letale.

1.2 – Neppure sono fondate le richieste assolutorie dal delitto di violenza privata continuata.

La difesa ha dedotto che la condotta "non era finalizzata a costringere la persona offesa ad abbandonare la .. abitazione".

La deduzione non ha pregio: risulta pacificamente che entrambi gli imputati usarono minacce di morte e la ulteriore minaccia di presentare una denunzia, colla falsa incolpazione di violenza sessuale, per impedire a B. (titolare dell’appartamento ove i giudicabili erano ospitati) di esercitare il diritto di estrometterli dalla sua abitazione, per costringerlo a tollerare la loro presenza nell’immobile "ovvero, sotto diverso angolo visuale, .. omettere la denuncia ai Carabinieri" e risulta, pure, che "per un certo tempo il querelante ha subito gli effetti di tale minaccia". Tanto integra la fattispecie legale prevista dall’art. 610 c.p..

1.3 – Non si apprezzano ragioni che giustifichino la concessione delle circostanza attenuanti generiche, e, peraltro, osta la considerazione dei precedenti di H. per reati "allarmanti" e della condotta "particolarmente biasimevole" della E.R., la quale aveva minacciato la vittima che la aveva generosamente ospitata di calunniarla con accusa infamante.

1.4 – L’inasprimento di pena per la recidiva, riguardo a H., non può essere escluso in considerazione della gravità del fatto e del "rilievo dei pesanti precedenti tra i quali spicca una rapina commessa con armi". 2. – Ricorrono entrambi gli imputati, personalmente; H. mediante atto recante la data del 3 marzo 2011, depositato il 4 marzo 2011;

E.R. mediante atto recante la data del 3 marzo 2011, depositato quello stesso giorno.

2.1 – H. sviluppa tre motivi con i quali denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

2.1.1 – Col primo motivo il ricorrente censura l’affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di omicidio tentato, opponendo: difetta la motivazione circa la univocità della condotta;

quanto all’elemento psicologico erroneamente la Corte territoriale ha reputato sufficiente la consapevolezza della "notevole probabilità" dell’evento; infatti il dolo eventuale è incompatibile col tentativo, che richiede la "intenzionalità diretta". 2.1.2 – Col secondo motivo il ricorrente nega la sussistenza del delitto di violenza privata, deducendo che la Corte territoriale ha motivato con riferimento alla supposizione di una costrizione (tollerare la presenza del giudicabile nella abitazione del B.) diversa da quella enunciata nella condotta (l’allontanamento del B. dall’appartamento), laddove dal concorrente delitto di violazione di domicilio (contestato nel medesimo capo di imputazione) esso ricorrente è stato prosciolto in prime cure.

2.1.3 – Col terzo motivo il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’aumento di pena per la recidiva, censurando la omessa valutazione delle condizioni di "estremo disagio" e del contesto della vicenda e negando la ricorrenza della ritenuta recidiva reiterata, essendo unica la condanna riportata.

2.2 – E.R. sviluppa tre motivi con i quali denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

2.2.1 – Con il primo motivo la ricorrente censura in termini analoghi a H. la affermazione della penale responsabilità per il delitto di violenza privata.

2.2.2 – Con il secondo motivo la ricorrente si duole del diniego delle attenuanti generiche lamentando la omessa valutazione delle "condizioni di estremo disagio" e della situazione della giudicabile "extracomunitaria perfettamente identificata e incensurata". 2.2.3 – Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la omessa considerazione del motivo di appello per la concessione dei benefici di legge.

3. – Il ricorso di H. è infondato per quanto riguarda il delitto di omicidio tentato.

Non ricorre vizio alcuno della motivazione.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 4. – I ricorsi meritano accoglimento per quanto riguarda il delitto di violenza privata continuata ascritto in concorso ai ricorrenti, nonchè in ordine alla recidiva reiterata ritenuta a carico di H..

4.1 – L’accertamento operato dalla Corte territoriale non ha attinenza colla condotta delittuosa addebitata ai ricorrenti, imputati di avere, mediante minacce, costretto R.B. "ad abbandonare la sua abitazione". 4.2 – Dal certificato penale del 13 maggio 2010, in atti, relativo al ricorrente risulta che costui è gravato da un solo precedente penale per delitto, giusta sentenza del Tribunale ordinario di Milano, 19 settembre 2006 (irrevocabile il 6 ottobre 2006) di applicazione della pena su richiesta. Sicchè non è configurabile la recidiva reiterata.

4.3 – Conseguono l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti della E.R. e, limitatamente al delitto di violenza privata e alla ritenuta recidiva reiterata, nei confronti di H., con assorbimento dei residui motivi ricorso in punto di generiche e di benefici; il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova; il rigetto, nel resto, del ricorso di H..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di E.R.N., nonchè nei confronti di H.J., limitatamente al delitto di violenza privata e alla ritenuta recidiva reiterata; rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova; rigetta, nel resto, del ricorso di H..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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