T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10024

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immeditata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Il ricorrente ha partecipato al concorso, per esami, per l’ammissione di 91 allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno accademico 20112012.

Posizionatosi al n. 11 della graduatoria di merito, e primo degli idonei non vincitori, lamenta il fatto che l’intimata amministrazione, ad esito della rinuncia del vincitore idoneo sig. P.G, collocatosi al n. 12 della graduatoria e titolare di diritto alla riserva del posto, abbia proceduto a sostituirlo con il sig. G. A. idoneo non vincitore posizionato al n. 33 della graduatoria di merito anziché procedere per scorrimento della graduatoria, ciò che gli avrebbe consentito di conseguire la nomina.

L’interessato si duole di siffatto operato dell’autorità amministrativa.

Egli sostiene che illegittimamente l’amministrazione non ha scorso la graduatoria nell’ordine definitivamente approvato, in violazione dell’art 17 del bando di concorso, atteso che una volta approvata la graduatoria di merito non sussisterebbero più i presupposti di fatto e di diritto per fare spazio alla categoria dei riservisti.

Il ricorrente sostiene altresì – argomentando dalla norma del bando, secondo cui la riserva di che trattasi è riconosciuta, fra gli altri, solo ai "militari di truppa in ferma volontaria" – che il controinteressato G. A., nominato vincitore in luogo del rinunciatario, neppure rientrerebbe tra le categorie previste in ordine di priorità dalle disposizioni concorsuali essendo un "allievo maresciallo".

In prossimità della camera di consiglio del 30 novembre 2011, entrambe le parti hanno depositato documenti.

Nella camera di consiglio del 30 novembre 2011, il difensore del ricorrente ha preso atto della documentazione depositata dall’Avvocatura di Stato il 29 novembre 2011 e nei suoi confronti ha adeguatamente controdedotto.

Il ricorso è infondato.

L’amministrazione ha agito correttamente a mente dell’art. 14, c. 4 del bando di concorso.

L’articolato prevede che in caso di rinuncia da parte dei vincitori le conseguenti vacanze devono essere "ripianate".

Risulta evidente, dunque, per tabulas, che nella fattispecie (rinuncia di un riservista e nomina al suo posto di un altro idoneo avente titolo alla riserva) non opera lo scorrimento della graduatoria nei sensi desiderati dal ricorrente incombendo l’obbligo, sull’amministrazione di "ripianare la vacanza" ovvero di ripristinare il corretto ordine delle percentuali dei posti da ricoprire così come stabilito nel bando (art. 2, c. 4).

E’ bene precisare, che l’art. 17 del bando di concorso regola una ipotesi completamente diversa da quella per cui è controversia.

La menzionata disposizione concorsuale stabilisce che "coloro che non si presenteranno alla data indicata nella predetta comunicazione, sebbene hanno precedentemente dichiarato di accettare l’ammissione, saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi in Accademia. In tal caso l’Accademia aeronautica provvederà a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti concorrenti secondo l’ordine delle rispettive graduatorie".

E’ evidente che si tratti di una situazione diversa da quella che ha dato origine alla divisata sostituzione.

Ed invero, l’art. 17 citato si applica – giusta il suo tenore letterale e senso logico – ai casi in cui in cui i vincitori che abbiano già dichiarato di accettare non si presentino alla data indicata nella comunicazione di convocazione.

Nel caso di specie, il sig. P.G. aveva espressamente dichiarato, in anticipo rispetto alla convocazione, di rinunciare al corso dando così la stura alla diversa ipotesi – specificamente regolata a parte dal bando – di vacanza da ripianare, ai sensi dell’art. 14, c. 4 della lex specialis.

Con la seconda censura, il ricorrente sostiene che il sig. G.A. non ha titolo alla riserva.

La censura è infondata.

Lo status giuridico del controinteressato ("allievo maresciallo") è corrispondente a quello di un militare di truppa in ferma.

Sul punto, l’amministrazione ha chiarito, con condivisibile argomentazione in punto di diritto e di fatto, che, in tema di stato giuridico degli "allievi marescialli", ai sensi dell’art. 762, c. 2° del D.Lvo n. 66/2010 (cd. Codice dell’ Ordinamento Militare) il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.

Orbene, l’art. 627 del citato decreto include l’allievo maresciallo tra i militari di truppa; ne consegue, che appare coerente con quanto prescritto dal bando la scelta di nominare vincitore l’allievo maresciallo G.A. in quanto il suo stato giuridico è corrispondente, come sopra anticipato, a quello di un militare di truppa in ferma.

In conclusione, per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di lite, in mancanza di concreta attività difensiva da parte dell’Avvocatura di Stato, possono trovare compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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