Cass. Civ. Sez. II 04.05.2011 n. 9797 – notifica al procuratore deceduto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

RILEVA IN FATTO

con citazioni dei 1989, G.A., M.F., P.E., F.A., B.R. e B.F., e Ma.Pa., esponevano di essere comproprietari con altri, pro quota, di un’area, vincolata in perpetuo a cortile comune, in forza di convenzione dei 1936 con il Comune di Milano; nessuna modifica era intervenuta medio tempore, sino a quando L.A., che aveva acquistato da B.A. la di lui quota in comproprietà, aveva venduta alla spa Impresa Costruzioni edilizie ed alla A sas ed alla O sas, un’area già di sua proprietà, confinante con quella poi rivenduta dal B..

L’impresa C aveva poi costruito sulle aree acquistate due distinti stabili, ad uno dei quali era stato era stato dato ingresso dal civico (OMISSIS), attraverso la ricordata area vincolata, e i proprietari dello stabile surricordato avevano usato il detto cortile per il passaggio sia pedonale che carraio, con annessa sosta veicolare.

Ritenendo tale comportamento illegittimo ed abusivo, chiedevano che i convenuti fossero dichiarati non legittimati a usare di quel diritto di accesso dalla via (OMISSIS) a favore del mappale 2958/B. Si costituivano O., W. e L.C.V. e D.d.W.A., quali eredi di V.L.A. ed anche in proprio, quali soci delle società predette, che resistevano alla domanda attorca e in linea subordinata deducevano l’interclusione del fondo de quo.

Si costituivano altresì K.G., A., F., Gi. e C., chiedendo il rigetto delle domande attoree; chiedevano ed ottenevano di essere autorizzati a chiamare in causa F.V., loro dante causa, in garanzia.

R.M., B.A. e B.C.M. – rappresentati questi ultimi, minori, dai genitori, mentre l’immobiliare Marmolada deduceva di aver ceduto i due appartamenti di sua proprietà a Gi.Lo. ed a M.V. e Ge.Ro. poi costituitisi in giudizio, resistevano anch’essi alla domanda attorea.

Riunito il giudizio ad altro, promosso dal Gi. nei confronti della Marmolada srl, ed intervenuta in causa B.R., avente causa dai K., che resisteva anch’essa alla domanda originaria, il tribunale di Milano, con sentenza dei 1996, dichiarava acquisito per usucapione ex art. 1159 c.c., il diritto reale in questione e regolava le spese.

Avverso tale decisione proponevano appello gli originari attori cui resistevano i convenuti, alcuni dei quali spiegavano appello incidentale.

Con due successive sentenze, rispettivamente datate 17.1/9.3.2001, non definitiva, e 19.11.2003/9.1.2004, la Corte di appello di Milano costituiva servitù coattiva di passo pedonale e carraio a carico della via privata (OMISSIS), attraverso il cortile di cui si è detto a favore degli appellati, proprietari del Fabbricato condominiale di via (OMISSIS), respingeva ogni altra domanda e regolava le spese del grado.

Proposto ricorso per cassazione avverso tali sentenze, all’udienza del 27.4.2010, questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Marmolada spa, assegnando all’uopo congruo termine.

Diritto

CONSIDERA IN DIRITTO

Il P. G., previa attestazione della Cancelleria, secondo cui il termine suddetto non era stato rispettato, nel senso che non si era provveduto affatto, chiedeva declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di cui sopra.

Veniva all’uopo fissata trattazione in Camera di consiglio per il 10.3.2013; con istanza depositata il 28.2.2011, l’avv. G L, difensore di M. ed altri, chiedeva in primis la revoca dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio come disposta e, in linea subordinata, la rimessione in termini per ilo rinnovo della notifica a Marmolada spa e tali richieste reiterava nella sua esposizione orale.

La richiesta principale veniva motivata con la documentata asserzione che la predetta Società era stata da tempo posta in liquidazione volontaria e che la relativa procedura era cessata nel 1993, donde, a norma dell’art. 2945 c.c., la cancellazione dal registro delle imprese avrebbe prodotto l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti giuridici non definiti.

Tale domanda non può trovare accoglimento; la giurisprudenza di questa Cotte è infatti nel senso che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina ipso facto l’estinzione, tale effetto verificandosi solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti ancora pendenti. La società conserva pertanto, in pendenza di una situazione siffatta, la sua piena capacità processuale tanto attiva che passiva e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale, nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c., (v. Cass. 28.5.2004, n. 10314; 14.5.1999, n. 4774).

In base a tale avviso, cui si presta convinta adesione, la domanda proposta nei sensi suindicati, non può trovare accoglimento.

Quanto alla subordinata richiesta di rimessione in termini, devesi rilevare sotto il profilo fattuale, che l’avviso per l’udienza del 27.4.2010 non era stato notificato, presso il domicilio eletto, all’avv. V G M, in quanto deceduto; reiezione di domicilio in Roma faceva indiscusso riferimento non all’abitazione del compianto legale, ma al suo studio, presso cui operava anche il figlio del predetto, avv. E M.

Alla predetta udienza, nel cui corso era stata emessa l’ordinanza de qua, non aveva preso parte l’odierno istante, avv. L.

E’ orientamento, condiviso, di questa Corte che la notifica presso lo studio di un avvocato deceduto (o cancellato dall’Albo) deve essere considerata sanabile nell’ipotesi in cui un altro professionista ne continui l’attività, dovendosi in tal caso considerare lo studio alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio effettuata con riferimento all’organizzazione in sè (cfr. Cass. 7.1.2010, n. 58;

22.4.10, n. 9543).

Considerando altresì, come risulta documentalmente, che presso quello studio, venne poi notificato il biglietto di cancelleria attinente all’udienza di discussione della presente fattispecie, devesi concludere nel senso che erroneamente l’Ufficiale giudiziario si limitò a dar conto dell’avvenuto decesso dell’avv. M, mentre avrebbe potuto provvedere alla notifica a mani del collega di studio, stante la sostanziale equiparazione dello studio professionale all’ufficio e che quindi la mancata conoscenza dell’udienza fissata per la discussione dei ricorsi da parte dell’avv. L possa essere ascritta ad errore scusabile.

Tanto comporta che può essere accolta l’istanza di remissione in termini per provvedere alla notifica del ricorso alla M spa in liquidazione, con concessione del termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

la Corte accoglie l’istanza di remissione in termini ed assegna all’uopo il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica del ricorso alla M spa.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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