T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10023

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 17 aprile 1997, depositato nei termini, la FEDERFARMA – Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, in persona del legale rappresentante protempore ed il Dott. Vito Sauro, titolare della farmacia rurale sussidiaria di Macchia Valportace (CB) hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, della circolare del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/3.15 n. 2288 del 21 febbraio 1997, indirizzata ai Presidenti delle Giunte delle Regioni e Province Autonome, avente ad oggetto l’applicazione dell’art.1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono la violazione di legge per disapplicazione dell’art.1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e manifesta ingiustizia, contestando l’interpretazione fornita dal Ministero della Sanità secondo cui la suddetta circolare disporrebbe che la riduzione del 60% delle percentuali di scorta, per le farmacie con fatturato inferiore a 500 milioni, non si applica alle farmacie rurali che godono della indennità di residenza.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla Camera di Consiglio del 23 giugno 1997 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa inammissibile.

Va premesso che le circolari ministeriali, volte alla interpretazione di disposizioni di legge in sede applicativa, costituiscono atti meramenti interni all’Amministrazione, finalizzati ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi subordinati ed, in quanto tale, non sono suscettibili di determinare effetti pregiudizievoli all’interesse dei privati, se non per il tramite degli atti applicativi. Nel caso di specie, peraltro, la circolare ministeriale impugnata, di chiara natura interpretativa, non può considerarsi vincolante rispetto all’attività di enti costituzionalmente autonomi, quali sono le Regioni e le Province Autonome, le quali restano libere di aderire o meno all’interpretazione fornita dalla circolare ministeriale, in considerazione anche del fatto che la materia oggetto dell’intervento ministeriale rientra nella potestà esclusiva degli enti sopramenzionati.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, mentre si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, attesa la particolare natura della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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