Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-05-2012, n. 8404 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel dicembre del 2000 A.G., coltivatore di fiori in serre, evocò in giudizio dinanzi al tribunali S. Maria Capua Vetere la società Agrimport, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’acquisto di una fornitura di film di polietilene destinati alla copertura di un vivaio.

La convenuta chiamò in garanzia la propria fornitrice e odierna ricorrente, la britannica British Polythene LTD. Quest’ultima, nel costituirsi, eccepì in limine il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Il tribunale accolse l’eccezione.

La corte di appello di Napoli, nell’accogliere il gravame proposto dall’ A. in ordine al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice italiano, osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

– che, a mente delle disposizioni normative di cui alla L. n. 804 del 1971 (ratifica della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, che annoverò tra gli Stati ad essa aderenti anche la stessa Gran Bretagna), la deroga alla giurisdizione del giudice del luogo di esecuzione della prestazione o della sede del garante consegue (art. 17) ad una convenzione scritta ovvero all’instaurarsi di una prassi consolidata e conforme agli usi commerciali internazionali;

che, nella specie, alla luce delle acquisizioni documentali hic et inde prodotte, dovevano escludersi tout court qualsivoglia prassi di rilievo idonea ad interare, nella specie, gli estremi della accettazione della clausola di proroga della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria inglese apposta sul retro delle fatture inviate periodicamente a controparte dalla British;

che nessun rilievo poteva assumere all’uopo, il contenuto di una lettera di vettura prodotta dalla società britannica, nè alcun indizio di accettazione della clausola in essa contenuta poteva legittimamente desumersi dal comportamento della garantita Agrimport;

che in particolare, nessun rilievo era lecito atribuire all’esecuzione spontanea del contratto sub specie dell’invio e della ricezione ininterrotta delle forniture che ne costituivano l’oggetto;

che tale prassi, rilevante sotto il profilo dell’esecuzione dell’obbligo contrattuale, non poteva dirsi tale sotto quello della formazione del consenso negoziale, profilo, quest’ultimo, rilevante esso solo ai fini della legittima predicabilità di una deroga alla giurisdizione in guisa di idoneo e non equivoco comportamento concludente.

La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dalla British Polythene con ricorso per cassazione sorretto da due motivi di gravame illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Agrimport.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si lamenta la erroneità della affermazione della giurisdizione del giudice italiano in violazione o falsa applicazione dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804 e come successivamente modificata.

La doglianza non può essere accolta.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la questio iuris da risolvere, in punto di giurisdizione, fosse quella della rilevanza della clausola derogatoria apposta dall’odierna ricorrente, in lingua inglese e del tutto unilateralmente, sulle fatture relative alle forniture poi contestate dal vivaista A. alla Agrimport, questione risolta, con argomentazioni scevre da errori di diritto, nel senso che tale clausola di proroga attenesse alla sola fase dell’esecuzione del rapporto e non anche della precedente formazione del consensus in idem placitum (formazione del consenso che non condivisibilmente la ricorrente, al folio 31 dell’odierno atto di impugnazione, ritiene invece riconducibile alla predetta pattuizione in deroga: la diretta esecuzione del contratto di cui discorre l’art. 1327 c.c., difatti, è funzionale all’individuazione del momento della sua conclusione, ma non anche di quello, logicamente e cronologicamente precedente, della formazione del consenso).

La inesistenza, nella specie, di peculiari pratiche commerciali caratterizzate da forme particolari di accordi inter partes, e la irrilevanza delle indicazioni in deroga alla giurisdizione unilateralmente predisposte e contenute nelle fatture inviate alla Agrimport dalla società alienante – attesane l’attinenza ad una fase evidentemente e irredimibilmente esecutiva del contratto (indicazioni estrinsecate, oltretutto, in forma palesemente elusiva della vigilanza e dell’affidamento della controparte, come rilevato ad abundantiam dal giudice di merito) e giammai in quella della formazione dell’accordo -, in uno con la inesistenza in subiecta materia di un uso internazionale idoneo a legittimare la deroga alla giurisdizione italiana inducono, pertanto, questo collegio alla piena conferma della decisione oggi impugnata, senza che possa spiegare influenza, in senso contrario, la copiosa – ma non conferente al caso di specie – giurisprudenza comunitaria citata dalla società ricorrente al punto C del motivo in esame, avendo queste sezioni unite avuto già modo di affermare, di recente, che in tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero, la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4 là dove richiede che detta deroga sia provata per iscritto, deve essere interpretato – alla luce dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, nonchè dell’art. 23 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea – nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga sottoscritta da entrambe le parti, al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti (nella specie, in tema di trasporti marittimi internazionali, dove la polizza di carico è sottoscritta, per prassi abituale, dal solo vettore e non anche dal caricatore, può ritenersi idonea prova dell’accordo di deroga la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, solo qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l’abbia ricevuta senza contestazioni e l’abbia negoziata a favore del ricevitore: così Cass. ss. uu. 14-2- 2011, n. 3568).

Con il secondo motivo, in via subordinata, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, si denuncia la carenza di qualsivoglia criterio di collegamento che possa condurre all’affermazione della giurisdizione italiana nel caso di specie, in particolare ai sensi degli artt. 5.1 e 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968.

Il motivo – che lamenta l’inoperatività del criterio di cui all’art. 6.2 della Convenzione de qua, attesa la natura soltanto impropria della garanzia invocata dalla società Agrimport – è a sua volta infondato, avendo questa Corte da tempo modificato la propria risalente giurisprudenza in subiecta materia, per escludere tout court la rilevanza della distinzione, a fini di giurisdizione, tra garanzia propria e impropria (Cass. 5965/09, al cui dictum questo collegio intende senz’altro dare ulteriore continuità).

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3700,00, di cui 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2012
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