T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10021

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 13 giugno 2011, con il quale è stato giudicato "inidoneo" dalla Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica del concorso per il reclutamento di 1.548 allievi carabinieri, in quanto considerato "ritirato" dalla prova e, quindi, escluso dal concorso stesso;

CONSIDERATO che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando, in buona sostanza, una erronea valutazione dei fatti, atteso che la sospensione della prova di "corsa piana di metri 1.000" era da ascriversi ad una distorsione alla caviglia sinistra, che avrebbe dovuto determinare la ripetizione della prova;

CONSIDERATO che la tesi di parte ricorrente non appare condivisibile, in quanto le prescrizioni di carattere generale contenute nelle norme tecniche per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso de quo, consentono la ripetizione di una o più prove solo nel caso del verificarsi di eventi eccezionali da valutare di volta in volta per cause non riconducibili agli interessati o per altri accadimenti che possono aver condizionato l’esito della prova, senza responsabilità dei danneggiati;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, non si rinvengono le circostanze sopra evidenziate che possono giustificare la ripetizione della prova, atteso che la sospensione della stessa è da addebitarsi unicamente ad un trauma discorsivo avvertito dal ricorrente senza il concorso di fattori esterni che abbiano inciso negativamente nello svolgimento della prova;

Il ricorso va, pertanto, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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