Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42694 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Torino, con sentenza del 17/6/2010, dichiarava D.W. colpevole del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 11 bis c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 6, e lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 12.800 di multa.

La Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza dell’11/2/2011, ha ridotto la pena ad esso inflitta in anni 2 mesi 9 e giorni 10 di reclusione.

Propone ricorso per cassazione, con il seguente motivo:

– non sono condivisibili le argomentazioni sulla scorta delle quali è stato denegata la concessione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva che il prevenuto ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente dallo stesso sottoscritta.

Conseguentemente la impugnazione va dichiarata inammissibile e, in difetto, di giustificato motivo. determinante la desistenza al gravame l’imputato deve essere condannato alle spese, a norma dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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