Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42681

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di C.S.F. in ordine ai reati: a) di cui all’art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., nn. 2) e 4); b) di cui all’art. 605 c.p. e art. 61 c.p., n. 2); c) di cui agli art. 582 e 585 in relazione all’art. 61 c.p., n. 2, a lui ascritti per avere costretto con violenza e minacce D.A. a subire atti sessuali consistiti nella congiunzione carnale, avere privato la D. della libertà personale, chiudendola a chiave in una camera e trattenendola con violenza e minacce, nonchè per avere cagionato alla medesima nelle predette circostanze lesioni personali.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto di essere assolto dai reati ascrittigli, previo esame della parte lesa in appello, e chiesto, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta.

La sentenza, in particolare, in ordine al primo motivo di gravame, premesso che l’imputato, dopo aver chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato all’esame della persona offesa, ha optato per il giudizio abbreviato non condizionato, ha ritenuto non necessario l’esame della D., al fine di decidere, ed irrilevante l’acquisizione di due lettere della persona offesa aventi contenuto di ritrattazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con vari mezzi di annullamento il ricorrente denuncia:

1) Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’impugnazione avverso il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato con conseguente richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale.

Si deduce che con i motivi di appello era stata censurata la mancata ammissione del rito abbreviato condizionato da parte del G.U.P. facendosi rilevare la necessità di disporre l’audizione della persona offesa e la compatibilità del mezzo istruttorio con le finalità di economia processuale del rito speciale.

Si censura, quindi, la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso la necessità della prova testimoniale, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., denunciandone la carenza ed il carattere apparente anche con riferimento alla valutazione in ordine alla ritenuta inattendibilità della ritrattazione effettuata dalla D. mediante le due lettere, delle quali viene riportata parte del testo, prodotte dinanzi alla Corte territoriale. Sul punto si censura anche come contraddittoria la motivazione con la quale la ritrattazione da un lato è stata ritenuta evidente e dall’altra è stata definita debole.

2) Mancata assunzione di una prova decisiva costituita dall’esame dibattimentale della D.A..

Si osserva che la censura in ordine alla mancata ammissione di una prova decisiva è compatibile con la richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Si deduce, poi, che la prova richiesta doveva considerarsi necessariamente decisiva, essendo fondata l’affermazione di colpevolezza esclusivamente su detta prova, e, peraltro, il suo carattere decisivo doveva essere valutato anche alla luce della prova nuova costituita dalla intervenuta ritrattazione.

3) Mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di violenza sessuale.

Con il mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione della sentenza con riferimento ai rilievi formulati in appello in ordine alle contraddizioni ravvisabili nelle successive dichiarazioni rese dalla D.; omessa valutazione della credibilità soggettiva della persona offesa oltre che della credibilità oggettiva;

carattere apparente della motivazione ovvero carattere circolare delle argomentazioni con le quali è stata affermata la attendibilità del narrato della persona offesa.

4) Mancanza di motivazione in relazione alle censure formulate in sede di gravame avverso l’affermazione di colpevolezza per il delitto di sequestro di persona.

Si deduce che il giudice di primo grado ha fondato l’affermazione di colpevolezza dell’imputato sulle dichiarazioni della persona offesa e sulle ammissioni dello stesso C.. Si osserva, in contrario, che l’imputato non ha mai ammesso tale addebito e ciò era stato fatto presente nei motivi di gravame. Si censurano, quindi, le argomentazioni della sentenza di appello sul punto in quanto si tratterebbe sostanzialmente di una motivazione per relationem non giustificata dai motivi di gravame formulati nell’atto di appello.

5) Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

In sintesi, vengono censurate le singole argomentazioni in base alle quali la sentenza ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche, deducendosene la irrilevanza o la mancata rispondenza alle risultanze fattuali con particolare riferimento al percorso di trattamento terapeutico cui l’imputato si è sottoposto al fine di disintossicarsi.

Il ricorso non è fondato.

Con riferimento ai due primi motivi di gravame la sentenza impugnata ha già osservato, con argomentazione giuridicamente corretta, che l’imputato se avesse ritenuto assolutamente necessario l’esame della persona offesa e avesse voluto insistere per la sua audizione non avrebbe dovuto accedere al rito abbreviato non condizionato, ma, a seguito del diniego del G.I.P., riproporre la questione dinanzi al giudice del dibattimento di primo grado, nella fase degli atti preliminari, ai sensi dell’art. 438 c.p.p., comma 6, secondo l’interpretazione di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2003, ovvero censurare il rigetto in appello.

Richiedendo il giudizio abbreviato non condizionato, pertanto, l’imputato si è preclusa la possibilità di riproporre la questione della necessità di esaminare la persona offesa e di formulare doglianze sul punto.

E’ stato, infatti, già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte in materia che nel caso in cui l’imputato abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio d’appello può essere disposta solo d’ufficio dal giudice che ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, spettando alle parti un potere meramente sollecitatorio, (sez. 4, 14.11.2007 n. 10795 del 2008, Pozzi, RV 238956).

Inoltre, l’imputato, allorchè ha sollecitato il giudice di appello all’assunzione officiosa di nuove prove, non può lamentare il mancato esercizio del relativo potere (sez. 2, 15.5.2009 n. 25659, Marincola e altri, RV 244163), non costituendo la mancata ammissione della prova un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (sez. 6, 16.10.2008 n. 7485 del 2009, Monetti, RV 242905).

Peraltro, la sentenza impugnata è esaustivamente motivata in ordine alla superfluità della ammissione di ufficio di detta prova, in quanto la Corte territoriale ha rilevato che sussiste un adeguato compendio probatorio per decidere allo stato degli atti, essendovi tre dichiarazioni della persona offesa che non presentano rilevanti difformità.

Anche con riferimento alla cosiddetta ritrattazione, di cui alle lettere prodotte dalla difesa dell’imputato, la sentenza ne ha rilevato l’inattendibilità con adeguata motivazione, immune da vizi logici, in quanto caratterizzate da espressioni contraddittorie, nelle due lettere, e del tutto disancorate dal contesto dei fatti accaduti.

Va ancora rilevato in ordine alla attendibilità della persona offesa, contestata con il terzo e quarto motivo di ricorso, che anche sul punto la sentenza è adeguatamente motivata.

I giudici di merito hanno evidenziato che le dichiarazioni rese nelle diverse sedi dalla D. risultano costanti, caratterizzate da logicità in relazione al contesto della vicenda narrata, ed univoche. Le stesse risultano, inoltre, suffragate da numerosi riscontri oggettivi, quali la documentazione sanitaria relativa alle lesioni riportate dalla persona offesa e le dichiarazioni di altri testi, nonchè le risultanze di intercettazioni ambientali. In particolare anche sul punto della compatibilità della natura delle lesioni riscontrate con il narrato vi è adeguata motivazione.

Va, peraltro, precisato che per quanto riguarda sia la violenza sessuale che il sequestro di persona l’affermazione di colpevolezza è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, e non su parziali ammissioni dell’imputato.

E’ infine infondato l’ultimo motivo di gravame.

Sul punto del trattamento sanzionatorio le censure del ricorrente sono esclusivamente di carattere valutativo e, perciò, inammissibili in sede di legittimità.

Peraltro, sia il diniego delle attenuanti generiche che il trattamento sanzionatorio hanno formato oggetto di motivazione assolutamente esaustiva.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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