T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10016

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la signora C.M. ha impugnato il provvedimento (del quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) con cui la si è esclusa dal concorso indetto per il reclutamento di 1548 Allievi Carabinieri. (G.U, IV s.s., n.24 del 25.3.2011).

Nella Camera di Consiglio del 30.11.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata domanda di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si constata che il patrono della M. ha fatto presente che la sua assistita (in considerazione degli sviluppi avuti, "medio tempore", dalla situazione) non ha più interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia da lei instaurata.

Nel dare atto di quanto sopra (e nel ravvisare giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite), il Collegio non può (pertanto) che dichiarare improcedibile il ricorso stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando in rito

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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