Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di C.D. in ordine ai reati: a) di cui all’art. 110 c.p. e art. 614 c.p., comma 4; b) di cui all’art. 610 c.p.; c) di cui agli artt. 56 e 610 c.p.;

d) di cui all’art. 582 c.p.; e) di cui all’art. 610 c.p.; f) di cui all’art. 610 c.p. e art. 61 c.p., n. 2; g) di cui all’art. 609 bis c.p.; h) di cui agli artt. 81 cpv. e 660 c.p., a lui ascritti per avere, con reiterate azioni violente, culminate con l’introdursi, unitamente ad altro imputato, non ricorrente, nella struttura alberghiera ove la persona offesa lavorava, forzando il cancello di ingresso, tentato di costringere Ci.Li. a riprendere una relazione sentimentale interrotta. In una precedente occasione, secondo quanto riferito dalla Ci., l’imputato la aveva costretta a seguirlo con violenza nella cantina della sua abitazione ove, sempre con violenza e minaccia, la aveva costretta a subire baci e, dopo averla denudata, si era steso su di lei, tentando di penetrarla senza riuscirvi per la resistenza della vittima.

Per quel che interessa ai fini del giudizio di legittimità la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto che venisse ritenuto il tentativo del reato di cui all’art. 609 bis c.p. e la concessione delle attenuanti genetiche.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia il travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione relativamente alla presunta consumazione del reato ed al diniego delle attenuanti genetiche.

In sintesi, si deduce che l’atto sessuale posto in essere dall’imputato si è esaurito nel tentativo di baciare la persona offesa e, pertanto, doveva essere qualificato quale tentativo del reato di cui all’art. 609 bis c.p..

Sul punto si rileva anche che le dichiarazioni della Ci. si palesano contraddittorie, poichè, dopo avere affermato che l’imputato aveva solo tentato di baciarla, su sollecitazione del suo difensore, ha reso una diversa versione dei fatti accettata acriticamente dalla Corte territoriale. Con lo stesso motivo si censura il diniego delle attenuanti generiche, facendosi rilevare che lo stesso non appare compatibile con la ritenuta sussistenza della diminuente del fatto di minore gravità e che i precedenti penali dell’imputato non sono specifici, nè di elevato allarme sociale. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo di gravame si risolve esclusivamente in una diversa prospettazione delle risultanze fattuali accertate dai giudici di merito.

Secondo la sentenza impugnata, infatti, l’imputato ha baciato la persona offesa su tutto il corpo dopo averla denudata ed essersi sdraiato su di lei, sicchè appare pienamente consumato il reato di violenza sessuale contestato al C..

Sul punto è appena il caso di rilevare che la fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p. comprende le diverse ipotesi previste dagli abrogati artt. 519 e 521 c.p. della violenza carnale e degli atti di libidine violenti e, pertanto, a nulla rileva che l’imputato non sia riuscito a congiungersi carnalmente con la persona offesa.

Il vizio di travisamento del fatto deve consistere nella mancata valutazione di una prova decisiva o nell’attribuzione ad essa di un contenuto completamente diverso da quello che appare evidente, mentre non riguarda la valutazione del risultato probatorio e tanto meno quella dell’attendibilità della persona offesa, che ha formato oggetto di adeguata motivazione.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il diniego delle attenuanti generiche è compatibile con il riconoscimento del fatto di minore gravità, essendo fondata la concessione delle generiche anche su elementi di valutazione diversi da quelli che devono essere considerati per la concessione della diminuente di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., quali la personalità dell’imputato, il cui profilo negativo è stato valorizzato dai giudici di merito con valutazione non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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