Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42679

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con sentenza del 12/7/2010, ha dichiarato A.A.A. e A. I. colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, lett. a) perchè il primo, quale rappresentante legale della Edilmanvit s.n.c. e la seconda, quale proprietaria del terreno e utilizzatrice del medesimo, depositavano in modo incontrollato presso la azienda agricola della A. rifiuti provenienti da attività di demolizione, e li ha condannati alla pena di Euro 2.000.00 di ammenda ciascuno, concedendo la non menzione.

La difesa dei prevenuti ha interposto appello, che, ex art. 568 c.p.p., è stato trasmesso a questa Corte, libellando i seguenti motivi:

– ha errato il giudice di merito nel valutare le dichiarazioni testimoniali dei testi a discarico, che avevano dato contezza sulla provenienza del materiale di risulta rinvenuto in sede di accertamento, derivante dai lavori di ristrutturazione e sistemazione delle stalle della azienda zootecnica;

– ha errato altresì il Tribunale nella quantificazione dei detriti per come riferito dai predetti testi a discarico, ignorando, peraltro, il complesso delle emergenze istruttorie.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente per pervenire alla affermazione di colpevolezza dei prevenuti, in ordine al reato ad essi ascritto, si palesa del tutto logica e corretta.

Il ricorso censura la lettura data dal giudice di merito alle emergenze istruttorie, che. secondo la difesa degli imputati, se correttamente valutate avrebbero permesso di rilevare la insussistenza del reato contestato.

Orbene si osserva che il Tribunale ha proceduto ad una analisi estimativa della piattaforma probatoria esente da vizi, dando contezza delle ragioni che lo hanno determinato a ritenere sia la cristallizzazione della contravvenzione di cui in rubrica, sia la responsabilità degli A. in relazione a tale violazione.

Il decidente ha, infatti, valutato la prova prendendo in considerazione ogni singolo fatto e il loro insieme, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto istruttorio, e ha verificato che essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto potevano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante tale da consentirgli la valutazione unitaria del contesto, così da cogliere la verità processuale e pervenire alla pronuncia di colpevolezza degli imputati. Peraltro, dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la motivazione della sentenza impugnata, emerge, in maniera netta, che il giudice di merito ha dato puntuale riscontro a tutte le contestazioni sollevate dalla difesa dei prevenuti, specificando le ragioni, in termini di piena logica compiutezza, secondo cui le stesse andavano ritenute prive di pregio.

Specifica il decidente come sia emerso, in maniera inconfutabile, l’abbondanza del materiale prefabbricato, del colore delle tegole e dei coppi, per la esecuzione di muri di tamponamento; la quantità abnorme di tale materiale, non assolutamente giustificata dai lesti a discarico: la assenza di lavori in corso nella azienda alla data dell’accertamento da parte della polizia provinciale: la assenza di documentazione presso l’ente territoriale a giustificare ogni e qualunque attività edificatoria in tale periodo di tempo presso l’azienda agricola in proprietà alla A.I.: lutti elementi, questi, atti a rendere prive di pregio la tesi sostenuta dalla difesa degli imputati, secondo la quale i rifiuti rinvenuti in loco sarebbero giustificati da una abilitata esecuzione di interventi edilizi nelle stalle e in altri manufatti.

A giusta ragione, inoltre, il Tribunale puntualizza che è stato dimostrato come alla data dell’accertamento da parte degli agenti non emergesse la presenza nella azienda di lavori in corso.

Quanto osservato permette di ritenere pienamente corretta la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione, visto che il tessuto logico su cui si impernia il giudizio di colpevolezza degli imputati è in toto esente da vizi.

Peraltro, con il ricorso si tende ad una analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, su cui a questa Corte è precluso procedere a nuovo esame estimativo, in quanto giudice della motivazione e della corretta applicazione della legge e non della prova.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l’ A.A.A. e l’ A.I. abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi devono, altresì, a norma dell’art. 616 c.p.p., essere condannati al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00 ciascuno.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuale al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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