Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto della richiesta di rogatoria passiva internazionale della Autorità giudiziaria di Kaunas (Lituania) nel procedimento penale n. 65-1-01538-10 a carico di ignoti 364 per il delitto previsto dall’art. 180 c.p. Repubblica di Lituania, parte 3, trasmessa il 13.11.2011 dal Ministero della Giustizia alla Corte di Cassazione per l’exequatur giurisdizionale;

Udite le richieste del S. Procuratore Generale, Antonio Gialanella, per la trasmissione degli atti alla corte di appello di Bari;

ritenuta la propria giurisdizione per provenire la rogatoria da una autorità giurisdizionale straniera nel rispetto del procedimento previsto dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20.4.1959 – L. n. 215 del 1961 -, ed avente per oggetto atti giuridicamente possibili diretti alla acquisizione ed alla conservazione delle prove in ordine al reato come indicato in epigrafe;

rilevato ancora che l’Autorità albanese, in relazione ad ipotetici fatti di rapina, secondo l’Autorità richiedente, richiede attività di indagine costituire dalla raccolta delle dichiarazioni della persona offesa, tale F.P., residente a (OMISSIS) e di una persona informata dei fatti, tale L.L., residente a (OMISSIS);

rilevato ancora che gli atti richiesti costituiscono oggetto ammissibile della richiesta e che eventuali problematiche correlate al diritto di difesa di potenziali indagati dovranno essere affrontate e risolte in sede di esecuzione conseguente alla ordinanza di exequatur;

ritenuta l’ammissibilità della rogatoria che non è contraria a disposizioni di legge o ai principi generali dell’ordinamento;

atteso che gli atti di investigazione dovrebbero essere eseguiti in più distretti di Corte di appello, e precisamente nel Distretto di Bari e di Lecce, e che devesi preferire per l’esecuzione della rogatoria il Distretto di Bari, dove risiede la persona offesa, capace a dare le più ampie informazioni sul fatto perseguito;

Visto l’art. 696 c.p.p. e art. 724 c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte di appello di Bari cui dispone trasmettersi gli atti. Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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