Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42649

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 19 aprile 2011 e depositata il 17 maggio 2011, il Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha confermato la impugnata ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Vibo Valentia, 4 – 5 novembre 2010, di rigetto della richiesta – assertivamente – di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata a D.G., indagato per il concorso (morale quale istigatore) nell’omicidio tentato in danno di L.A., osservando con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità: non emergono, alla stregua dell’appello, elementi nuovi "per rivisitare la gravità indiziaria", già accertata dal giudice del riesame; i riferimenti del testimoniale assunto in merito alla circostanza che l’appellante sarebbe sopraggiunto sulla scena del delitto solo dopo la commissione del reato, non scalfiscono la attendibilità della vittima, in quanto "la concitazione del momento" ha ostacolato la "esatta percezione degli avvenimenti da parte dei succitati testimoni.

2. – Ricorre per cassazione l’indagato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Guido Contestabile, mediante atto recante la data del 15 giugno 2011, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Col primo motivo il difensore dichiara di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "b", mancanza di motivazione, ritenuta meramente apparente, opponendo di non aver sollevato alcuna questione, circa le esigenze cautelari (trattate dal Collegio) e censurando la omessa considerazione delle deduzioni e delle produzioni dell’ appellante in ordine alle indagini difensive, all’incidente probatorio, alle analisi tecniche, alla correlata riconsiderazione di tutte le risultanze investigative alla luce delle succitate emergenze.

2.2 – Con il secondo motivo il difensore denunzia, denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione, ribadendo che la motivazione è meramente apparente e asserendo che le dichiarazioni della persona offesa sono "gravissimamente vulnerate dagli altri mezzi di prova allegati in atti". 3.- Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Il Tribunale, dopo aver fallacemente supposto che l’indagato avesse chiesto la sostituzione della misura coercitiva, mentre D. aveva instato per la revoca della coercizione (per sopravvenuta carenza dei gravi indizi di reità), ha omesso di dar conto della (implicita) reiezione della richiesta in parola con puntuale riferimento alle specifiche deduzioni formulate dall’appellante.

Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale ordinario di Catanzaro.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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