Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8576 Procedimento civile Questioni pregiudiziali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato il 1 febbraio 2002 M.V. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Fermo, L. R. e la Compagnia di assicurazione Nuova Maa s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lei patiti nel sinistro stradale verificatosi a (OMISSIS), nel quale ella asseriva di essere stata investita, mentre transitava a bordo del proprio ciclomotore lungo la strada statale (OMISSIS), dalla vettura condotta dal R., il quale aveva omesso di dare la dovuta precedenza.

I convenuti si costituivano eccependo, preliminarmente, la prescrizione biennale del diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 2, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, con contestazione dell’an e del quantum della domanda di risarcimento avanzata dall’attrice.

Con sentenza del 28 gennaio 2003 il Tribunale di Fermo dichiarava l’intervenuta prescrizione dell’azione proposta dalla M..

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la M., chiedendo il rigetto dell’eccezione preliminare di prescrizione e il riconoscimento dell’esclusiva responsabilità del R. nella determinazione del sinistro oggetto di causa.

Nella costituzione di entrambi gli appellati – i quali chiedevano la conferma della sentenza di primo grado – la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 19 settembre 2009, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando la M. alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio.

La Corte territoriale – dopo aver richiamato la sentenza delle Sezioni Unite 18 novembre 2008, n. 27337, relativa all’applicabilità dell’eventuale più lunga prescrizione prevista, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, in caso di illecito civile considerato dalla legge come reato – osservava che deve ritenersi necessaria, a tal fine, la sussistenza di una fattispecie di reato, accertata dal giudice civile incidenter tantum. In base alla pronuncia delle Sezioni Unite, non ha alcuna rilevanza che il reato sia procedibile a querela e che la querela non sia stata presentata, trattandosi, appunto, di una condizione di procedibilità. E’ però necessario che vi sia un fatto-reato, l’onere della cui prova è a carico della parte che chiede il risarcimento del danno.

Nella specie, al contrario, la M. non aveva fornito alcuna prova al riguardo; nel giudizio di primo grado, infatti, nel momento in cui la causa era stata rimessa in decisione sull’eccezione preliminare, l’attrice avrebbe dovuto tenere presente che tale rimessione riguardava comunque l’intera causa, sicchè le parti erano tenute a concludere sia sul merito che sulle istanze istruttorie. La M., invece, si era limitata a chiedere il rigetto dell’eccezione di prescrizione, senza reiterare le istanze istruttorie formulate nell’atto introduttivo del giudizio, le quali dovevano presumersi rinunciate, con conseguente inammissibilità della richiesta di prove poi effettuata nell’atto di appello.

Mancando, quindi, la prova che il fatto è considerato dalla legge come reato, l’azione civile doveva ritenersi soggetta alla prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, termine ampiamente decorso nel momento di notifica dell’atto di citazione.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona propone ricorso per cassazione la M., con atto contenente tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.1. Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), degli artt. 2054, 2059 e 2947 c.c., per non avere il giudice di merito ritenuto provato il fatto reato.

Osserva a questo proposito la ricorrente che, trattandosi di controversia relativa a sinistro stradale, è vigente la presunzione di pari apporto causale contenuta nell’art. 2054 c.c., comma 2; ne consegue che, potendo la colpa essere anche presunta, tale presunzione si risolve nella prova del fatto illecito anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

1.2. Col secondo motivo di ricorso la M. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 184 (precedente formulazione), 187, 189 e 345 c.p.c., in riferimento alla presunta rinuncia alle istanze istruttorie.

Rammenta in proposito di avere indicato fin dall’atto di citazione tutte le prove richieste, ivi compreso l’interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi sui fatti oggetto di causa. Invitata a precisare le conclusioni, ella aveva sollecitato il rigetto dell’eccezione preliminare di prescrizione, nonchè la rimessione della causa in istruttoria per l’articolazione dei mezzi di prova.

Avrebbe quindi errato la Corte d’appello nell’affermare che, in mancanza di reiterazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni sull’eccezione di prescrizione, le medesime potessero ritenersi abbandonate. Nè, d’altra parte, può considerarsi preclusa la deduzione in appello di un’istanza istruttoria non riproposta nelle conclusioni definitive precisate nel giudizio di primo grado.

1.3. Col terzo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., a causa della condanna alle spese subita in grado d’appello.

2. Ritiene la Corte che vada esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, il quale è fondato.

La Corte d’appello, infatti, ha osservato che, sulla base di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 27337 del 2008, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato proposto, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato dall’art. 2947 c.c., comma 3, a condizione che il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Poichè, però, la causa era stata rimessa in decisione, dal giudice di primo grado, sull’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dai convenuti, la Corte anconetana ha ritenuto che difettasse totalmente la prova della configurabilità di un fatto-reato, in quanto la M. non aveva reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale, anche le istanze istruttorie formulate nell’atto introduttivo del giudizio; dette istanze dovevano, secondo la Corte d’appello, presumersi rinunciate, con conseguente impossibilità di accertare, anche solo incidentalmente, l’esistenza di un fatto-reato.

Rileva, al contrario, questa Corte che, pur essendo indubbio che la rimessione della causa in decisione, ai sensi degli artt. 187 e 189 c.p.c., investe il giudice (monocratico o collegiale) del potere di decidere l’intera controversia – per cui, in caso di mancanza di conclusioni istruttorie, la causa va decisa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti (sentenze 7 settembre 2004, n. 17992, e 7 ottobre 2011, n. 20641) – il giudice di merito abbia errato nel ritenere che la mancata reiterazione delle richieste istruttorie potesse intendersi come rinuncia.

E’ stato affermato, al riguardo, che la omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all’art. 189 cod. proc. civ. di una delle domande proposte con l’atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicchè il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti – ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate – per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni (Cass., 29 gennaio 2003, n. 1281, nonchè, in modo sostanzialmente analogo, Cass., 3 giugno 2004, n. 10569, Id., 2 agosto 2004, n. 14783, Id., 6 marzo 2006, n. 4794). La sentenza 28 giugno 2006, n. 14964, poi, ha affermato che tale presunzione deve ritenersi inoperante se – com’è accaduto nella specie – il giudice abbia invitato le parti a precisare le conclusioni in ordine ad una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.

Più di recente, le sentenze 28 maggio 2008, n. 14104, e 16 febbraio 2010, n. 3593, hanno affermato che, affinchè una domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l’inequivoca volontà di rinunciarvi.

Nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata a prendere atto del dato formale della mancata riproposizione delle istanze istruttorie per ritenere che le stesse fossero da considerare abbandonate, senza in alcun modo valutare se, in base al comportamento complessivo della M., tale convinzione potesse considerarsi ragionevolmente credibile. E’ evidente, invece, che una volontà di rinuncia certamente non esisteva, sia perchè l’attrice aveva chiesto che la causa fosse rimessa in istruttoria per la trattazione del merito, sia perchè, non essendo stata la causa in alcun modo istruita, l’abbandono delle richieste istruttorie era evidentemente illogico, in quanto contraddittorio rispetto alla stessa iniziativa assunta con la promozione del giudizio.

3. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle altre censure.

La sentenza impugnata è, quindi, cassata con rinvio per nuovo esame alla medesima Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra riportati e che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso con assorbimento degli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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