Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8574

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, proposta da F.P., che guidava un ciclomotore, nei confronti del conducente ( S.) e della proprietaria ( R.) dell’autovettura con cui era avvenuto lo scontro, nonchè della società assicuratrice, veniva accolta dal Giudice di pace di Siena (sentenza del 13 dicembre 2004), il quale, riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura, condannava in solido i convenuti, ritualmente costituiti.

Decidendo l’appello proposto dall’Assicurazione, nel quale, l’appellata F. aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, l’accertamento della prevalente responsabilità dello S., e il conducente e la proprietaria si erano costituiti con comparsa di intervento volontario, il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, riconosceva l’esclusiva responsabilità della F.; rigettata l’eccezione della F. relativa alla inammissibilità dell’intervento dello S., condannava la stessa alla restituzione all’Assicurazione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado (sentenza del 27 maggio 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza, F. propone ricorso per cassazione con tre motivi, corredati da quesiti ed esplicati da memoria. Resistono con unico controricorso e unica memoria l’Assicurazione, S. e R..

Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ..

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto d’urto tra i due veicoli.

Si conclude con la seguente sintesi: Il fatto controverso è l’esatto punto d’urto tra i due veicoli, la cui individuazione è di fondamentale importanza ai fini della corretta soluzione del caso di specie. Infatti il Tribunale, ad avviso di questa difesa, non poteva disattendere gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo di primo grado (verbale della Polizia stradale e relazione del CTU) che univocamente indicano il punto d’urto a cavallo della linea di mezzeria. Una corretta analisi dei dati probatori raccolti, imponeva di dare per dimostrata la circostanza che l’urto avvenne esattamente ai centro della carreggiata. Se non avesse commesso questo errore di valutazione, il Tribunale sarebbe pervenuto alla ben diversa conclusione che la colpa prevalente nella causazione dei sinistro de quo fu dello S., dato che la F….si trovava in prossimità della linea di mezzeria perchè doveva svoltare a sinistra.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Affinchè il momento di sintesi (omologo al quesito di diritto), richiesto quando la censura è mossa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sia adeguato, è necessario, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, che il motivo concerna un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali siano le ragioni per cui la motivazione è con seguente mente inidonea sorreggere la decisione (Sez. Un. 12 maggio 2008, n. 11652).

Nella specie, all’evidenza, non sono enucleate nella sintesi le insufficienze e le contraddizioni in cui sarebbe incorso il giudice.

Anzi, la prospettazione del vizio è nel senso della richiesta alla Corte di legittimità di un’inammissibile rivalutazione delle prove come valutate dal giudice di merito.

3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2735 cod. civ., concludendo con il seguente quesito: Al fine di ritenere superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., il giudice di merito ha sempre il dovere di accertare che il conducente ritenuto immune da responsabilità abbia integralmente rispettato le disposizioni del Codice della Strada e quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in riferimento agli artt. 112, 324 e 332 cod. proc. civ., e si conclude con il seguente quesito: In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il conducente di un veicolo che sia stato condannato in primo grado, in solido con il proprietario del veicolo stesso e con l’assicuratore della responsabilità civile, a risarcire i danni alla controparte ha l’onere di impugnare la sentenza se vuole evitarne il passaggio in giudicato? Ad avviso di questa difesa la risposta deve essere affermativa, perchè allorquando una sentenza abbia pronunciato la condanna di più obbligati in solido e soltanto alcuni di essi abbiano impugnato la sentenza, l’impugnazione non giova agli altri non impugnanti, dal momento che ciascuno dei responsabili in solido ha il dovere di impugnare autonomamente la sentenza, pena il passaggio in giudicato della stessa nei suoi confronti.

3.1. Sulla base della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 11 marzo 2008, n. 6420; Cass. 5 gennaio 2007, n. 36), i quesiti di diritto formulati a conclusione del secondo e terzo motivo di ricorso, sono tutti inadeguati, perchè generici, astratti, del tutto scollegati dalla fattispecie concreta, con conseguente inammissibilità dei motivi. Basta considerare che, nel quesito relativo al secondo motivo, non si fa alcun riferimento al documento contenente la dichiarazione proveniente dalla proprietaria dell’automezzo, del cui valore si discorre nella parte esplicativa del motivo; nel quesito formulato per il terzo motivo, non si fa cenno all’intervento in appello del conducente e alla mancata notifica, alla stesso conducente, dell’appello principale proposto dall’Assicurazione.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come da dispositivo tenendo conto della difesa unitaria di tutti i convenuti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.P. al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *