Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 309/2011 il Giudice di Pace di Anzio condannò S.T. a pagare L. 3.500.000 a D.F.C. a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), allorchè l’autovettura dell’attore era caduta in uno scavo profondo e colmo d’acqua precedentemente praticato sulla sede stradale dal convenuto per alloggiare una tubatura idrica; nel contempo respinse la domanda di garanzia formulata dal S. nei confronti di P.E., sull’assunto che costui era stato l’autore e il custode dello scavo.

2.- Con sentenza in data 12 dicembre 2006 il Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Anzio – respinse il gravame del soccombente.

Il Tribunale osservò per quanto interessa: la rinuncia al mandato da parte del difensore non imponeva l’interruzione del giudizio; al S. era stata ritualmente comunicata l’udienza di comparizione L. n. 479 del 1999, ex art. 4; alla specie era applicabile l’art. 2051 c.c. e il S. era risultato proprietario dello scavo; sussistevano giusti motivi per compensare anche le spese del giudizio di appello tra il S. e il P..

3- Avverso la suddetta sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il P. ha proposto ricorso incidentale, cui il S. ha resistito con controricorso.

Il D.F. non ha espletato attività difensiva.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.

Motivi della decisione

1.- I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2.- Preliminarmente si premette che ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3. – Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

A) Ricorso principale S..

4.1.- Il primo motivo contiene esplicito riferimento al primo e secondo motivo dell’atto di appello, trattati unitariamente e denuncia violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e ex art. 111 Cost., comma 2 e nullità dell’attività istruttoria.

La doglianza, non rispettosa del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4 attiene al mancato rinvio, nel giudizio di primo grado, dell’udienza a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore.

4.2.- La censura risulta generica e basata su argomentazioni che non attaccano in modo specifico la motivazione con cui il Tribunale ha rigettato i motivi d’appello di riferimento. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate, ma si sostanzia nella richiesta di verifica della correttezza della sentenza impugnata.

5.1.- Il secondo motivo, esplicitamente riferito al terzo e quarto motivo d’appello, anche in questo caso trattati unitariamente, denuncia violazione dell’art. 1655 c.c. e connessi e attiene alla domanda di manleva formulata nei confronti del P..

5.2.- La censura pecca di autosufficienza in quanto non riferisce testualmente gli indicati motivi di appello, così impedendo alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di compiere le necessarie verifiche e valutazioni. Il duplice quesito finale, inammissibilmente prospettato in forma di domande rivolte alla Corte, non è in sintonia con la norma di diritto di cui è stata lamentata la violazione.

6.1.- Il terzo motivo, erroneamente contrassegnato con il n. 5 (verosimilmente con riferimento ai motivi di appello) lamenta omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione dell’art. 112 c.p.c. Si riferisce al rapporto intercorrente con il P. e riguarda anche la mancata ammissione del mezzo di prova richiesto per dimostrarne la responsabilità. 6.2.- La censura non è autosufficiente per le medesime ragioni esposte con riferimento alla precedente, in relazione sia al contenuto del motivo di appello, sia all’istruttoria di cui era stata chiesta l’ammissione.

Ma, soprattutto, essa risulta priva sia del quesito di diritto, sia del momento di sintesi.

7.1.- Il quarto motivo, contrassegnato dal n. 6, ipotizza violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia.

7.2.- Il motivo in esame sostanzialmente riproduce il precedente e, come quello, non è autosufficiente per le vedute ragioni.

Manca il momento di sintesi mentre il quesito di diritto, formulato in forma di domanda, è astratto e incongruo rispetto alla norma di cui è stata prospettata la violazione.

B) Ricorso incidentale P..

8.1.- L’unico motivo adduce violazione dell’art. 92 c.p.c.:

compensazione delle spese con il S..

8.2.- La censura attacca un potere discrezionale del giudice di merito, che trova il suo limite esclusivamente nel divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa, situazione che non ricorre nella specie.

Il quesito finale ha forma di domanda e postula non già l’affermazione di un principio di diritto fondato sulla norma indicata, ma solo la verifica della correttezza della sentenza impugnata.

9.- Pertanto entrambi i ricorsi sono inammissibili.

L’esito finale comporta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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