Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Greco Giuseppe, in custodia cautelare in carcere perchè indagato del delitto di tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 8/14.3.2011 del tribunale di Reggio Calabria che, sull’appello del G., confermava la pregressa ordinanza del gip dello stesso tribunale di rigetto dell’istanza volta alla concessione degli arresti domiciliari in vista delle precarie condizioni di salute mentale dell’istante.

Prospettando la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per sottolineare difetto di motivazione ed erronea interpretazione della legge penale, la difesa del ricorrente, da un lato, denuncia l’omessa motivazione sul punto relativo alla dedotta insussistenza della aggravante costituita dal fine di agevolare l’attività della cosca mafiosa di appartenenza e delle modalità intimidatorie mafiose della condotta per via delle gravi condizioni di salute psichica dell’indagato, dall’altro, contesta la relativa compatibilità delle predette condizioni con il regime carcerario ritenuta dai giudici dell’appello, insistendo in particolare per la concessione degli arresti domiciliari nella propria abitazione.

La risposta al secondo rilievo difensivo assorbe il primo, nella misura in cui, rilevata la sussistenza di una gravità patologica delle condizioni di salute psichica, tale da giustificare un giudizio di incompatibilità con il regime carcerario, l’esigenza della salvaguardia del diritto alla salute giustifica una rivisitazione del provvedimento nella prospettiva eventuale, e da demandare al giudice del rinvio, di una misura, anche se restrittiva, che sappia conciliare le esigenze della salute, per l’appunto, con quelle proprie della cautela processuale.

Ora le consulenze agli atti, nel valutare la gravità della "condizione depressiva con tendenza al ritiro sociale ed agorafobia" diagnosticata, quella di parte – del dottor N.A. – e di ufficio – del dottor M.M. e del dottor T.C. – hanno rilevato l’incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario ordinario, rilevando peraltro entrambe, le consulenze, la loro compatibilità, una volta escluso l’idoneità alla cura del centro clinico diagnostico terapeutico di (OMISSIS) dove il prevenuto era stato ristretto, con altro istituto carcerario che non presentasse gli inconvenienti del sovraffollamento del predetto centro. A fronte di un siffatto giudizio tecnico professionale, i giudici dell’appello hanno svolto un ragionamento sul piano astratto, ritenendo una incompatibilità che non è stata chiarita se dipendente dalla insufficienza delle attrezzature dell’istituto carcerario ovvero da una patologia talmente grave da non essere fronteggiabile, e solo, se non in un istituto specializzato per malattie mentali dotato di strumenti e caratterizzato da condizioni non riscontrabili, secondo l’d quod plerumque accidit, in un istituto strictu sensu di pena.

Dovrà allora il giudice del rinvio impegnarsi a sciogliere l’alternativa logica che il caso di specie propone, non escludendo la possibilità di un ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero ai sensi dell’art. 186 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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