Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8570

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La domanda di risarcimento dei danni per le gravi lesioni personali subite in un sinistro stradale, proposta da S. V., veniva accolta dal Tribunale di Salerno, che condannava in solido il conducente, il proprietario dell’autovettura che l’aveva investita, e l’Assicurazione, al pagamento di circa L. 270 milioni, oltre accessori.

Accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta dalla V., la Corte di appello di Salerno, condannava in solido gli appellati al pagamento – a titolo di danno biologico permanente a seguito di aggravamento accertato successivamente – dell’ulteriore importo di oltre Euro 18.000,00, oltre rivalutazione e interessi a decorrere dalla data dell’accertamento, e compensava per la metà le spese processuali (sentenza 11 luglio 2006).

2. Avverso la suddetta sentenza la V. propone ricorso per cassazione con quattro motivi, esplicati da memoria.

Resiste con controricorso e memoria la LLOYD ADRIATICO SpA. Gli altri intimati non svolgono difese.

Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ. 2. Il ricorso è stato notificato a T., contumace in appello e proprietario dell’autovettura, nel domicilio eletto presso l’avvocato per il primo grado.

2.1. Nonostante si tratti di notifica nulla, per la quale dovrebbe disporsi la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Sez. Un. 29 aprile 2008, n. 10817), ritiene il collegio che tale rinnovazione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuali e nello svolgimento di formalità superflue, traducendosi, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

L’integrazione del contraddittorio non sarebbe giustificata dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, di cui all’art. 101 cod. proc. civ., secondo la linea evolutiva espressa dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione degli istituti processuali alla luce dell’art. 111 Cost. (Sez. Un. 3 novembre 2008, n. 26373).

Infatti, nella specie, il ricorso si reputa inammissibile, per le ragioni che seguono.

3.1. Con il primo motivo si censura la sentenza per la misura riconosciuta (pari al 3%) dell’aggravamento in riferimento al danno biologico, lamentando, sostanzialmente sotto il profilo motivazionale anche se formalmente si deduce generica violazione di legge, l’adesione alle conclusioni della consulenza d’ufficio, senza aver dato conto della documentazione e della consulenza di parte.

Si conclude con il seguente quesito: se il giudice possa far proprie le conclusioni del CTU senza tener conto delle contestazioni specifiche e della copiosa documentazione prodotta e se possa procedere alla liquidazione del danno biologico senza apprezzamento delle c.d. condizioni soggettive del danneggiato.

3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 345 (recte 342) cod. proc. civ., per aver la Corte di merito escluso la liquidazione del maggior (rispetto all’aggravamento) danno morale (e esistenziale) ritenendo mancante di specificità il motivo di appello.

Si conclude con il seguente quesito: se il giudice possa ritenere l’assenza di un motivo specifico per il riconoscimento di tutte le voci di maggior danno in presenza di un motivo di appello che fa riferimento agli ulteriori danni conseguenti al "peggioramento" intervenuto dopo la sentenza di primo grado azionando il "diritto ad ottenere il ristoro del relativo maggior danno", nonchè di una perizia di parte che descrive i danni biologici e quelli esistenziali.

3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ( artt. 1226 e 2056 cod. civ.) e insufficienza di motivazione in ordine a quella parte della sentenza che conferma quella di primo grado in riferimento al valore-punto utilizzato per la quantificazione del danno.

Si conclude con il seguente quesito: se sia consentita l’utilizzazione di tabelle di liquidazione senza adeguata motivazione sull’applicabilità delle stesse nella specifica situazione di danno biologico patito dalla parte interessata.

4. Sulla base della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 11 marzo 2008, n. 6420; Cass. 5 gennaio 2007, n. 36), i quesiti di diritto formulati a conclusione del primo, secondo, e terzo motivo di ricorso, sono tutti inadeguati, perchè generici, astratti, del tutto scollegati dalla fattispecie concreta.

La genericità dei quesiti si lega al difetto di autosufficienza, non essendo riportati in ricorso le parti rilevanti della consulenza, le contestazioni sollevate, il motivo di appello assunto come specifico.

Consegue l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso.

5. Con il quarto motivo si censura la sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione sulla compensazione parziale delle spese.

Manca il momento di sintesi, richiesto dalla giurisprudenza consolidata ai fini della ammissibilità (Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556) o, a voler più propriamente considerare la censura come violazione di legge, il quesito di diritto. Il motivo è, pertanto, inammissibile.

Comunque, sarebbe stato infondato, trovando spiegazione la compensazione parziale delle spese (nel regime processuale precedente alla modifica dell’art. 92 cod. proc. civ. da parte della L. n. 263 del 2005) nell’accoglimento parziale dell’appello.

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile; le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna V.S. al pagamento, in favore della LLOYD Adriatico Spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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