Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42642

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22/30.11.2010 la corte di cappello di Ancona, sull’appello proposto da M.F., che il tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza datata 13.12.2005, aveva assolto dalle imputazioni di cui agli artt. 337 e 660 c.p. ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 per insufficienza della prova sulla imputabilità, applicandogli comunque la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico per la durata di anni due, declinava la propria competenza funzionale a decidere e la competenza invece del tribunale di sorveglianza di Ancona: il giudice di appello, premessa l’inammissibilità del motivo di appello nella parte relativa alla assoluzione per insufficienza di prove sulla imputabilità, riteneva la propria incompetenza a decidere in relazione al secondo motivo di appello concernente per l’appunto la applicazione della misura di sicurezza. Di rimando il giudice di sorveglianza declinava la competenza in base al rilievo che l’appello non si era limitato solo a contestare la parte della decisione relativa alla misura di sicurezza, ma aveva per oggetto anche la formula dubitativa di assoluzione.

Il conflitto ammissibile in rito per la paralisi del procedimento in conseguenza al fatto che due giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione della res iudicanda, deve risolversi designando la competenza della corte di appello di Ancona.

Questiona declinato la propria competenza in base al rilievo, di per sè di indubbia esattezza, secondo cui non vi è l’interesse dell’imputato, assolto perchè il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, a proporre impugnazione, atteso che tale formula – relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova – non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, nè segnala residue perplessità sull’innocenza dell’imputato, nè derivano incidenze pregiudizievoli e l’interesse all’impugnazione non sussiste ove si risolva in una pretesa, meramente teorica ed astratta, all’esattezza giuridica della pronuncia e sia, comunque, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento (v, per tutte, per il più recente e prevalente indirizzo giurisprudenziale, Sez. 5, 6.5/7.7.2009, Merlo, Rv 244207; Sez. 5, 24.10/4.12.2008, Burini e a., Rv 242612; Sez. 2, 4.7/13.8.2007, Sedioli, Rv 237762; Sez. 1, 24.11/23.12.1999, Musolino, Rv 216131) Ma il punto è che l’appello del prosciolto in forma dubitativa è stato proposto non contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, ma anche contro il capo della sentenza relativo alla formula dubitativa della assoluzione. Ed il fatto che l’impugnazione per questo secondo verso sia stata,e correttamente, ritenuta inammissibile non vale a spostare una competenza a decidere ormai radicata presso la corte di appello.

Chiara la ratto della disposizione: conservare l’unità del procedimento quando la questione sulla pericolosità sociale rimane connessa a quella della imputazione, con gli effetti sostanziali connessi alla scelta del mezzo di impugnazione, per la diversità di prospettiva di tutela offerta dal giudizio davanti al giudice di cognizione o al giudice di sorveglianza, in quanto sola la decisione di quest’ultimo ha efficacia immediatamente esecutiva, salva diversa espressa disposizione.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della corte di appello di Ancona,cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *