Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42641

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 8 giungo 2011 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, ha applicato la custodia cautelare in carcere al sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, A.C., imputato del delitto previsto e punito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, motivando, per quanto qui rileva: "i numerosi precedenti penali a carico del prevenuto pongono in concreto il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso tipo". 2. – Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, mediante atto del 15 giugno 2011, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c-bis), per la omessa esposizione delle specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. non possono essere soddisfatte con altre misure, a dispetto della istanza difensiva di applicazione della misura degli arresti domiciliari.

3. – Il ricorso è infondato.

Non sussiste il vizio della mancanza di motivazione.

Il Tribunale, nella pur scabra motivazione, ha implicitamente dato conto della necessità della custodia intramuararia (e della correlata inadeguatezza di ogni più blanda coercizione) attraverso il rilievo della condotta, successiva al reato, dell’imputato il quale si era reso irreperibile presso la propria abitazione così palesando l’inidoneità delle misure di carattere fiduciario.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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