Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8568 Tariffa forense giudiziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1-8 giugno 2006 La Corte d’Appello di Caltanisetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gela, attribuì ad C.A. il 75% della responsabilità di un sinistro stradale e condannò S.G., proprietario dell’auto da lui condotta e l’assicuratore Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia a risarcire il conseguente danno a favore di D.S.G., cui riconobbe il 25% di responsabilità, inoltre pose a carico dei soccombenti tre quarti delle spese dei due gradi.

Avverso la suddetta sentenza il D.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta che le spese relative al primo grado erano state liquidate in misura immotivatamente ridotta rispetto alla nota ritualmente prodotta.

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1 – L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, D.M. 22 giugno 1982, art. 4 e vizio di motivazione per la errata liquidazione delle spese e dei compensi di primo grado.

Lamenta che la Corte territoriale, pur avendo correttamente affermato che i diritti vanno liquidati applicando le tariffe relative ai periodi in cui l’attività è stata svolta e gli onorari stabiliti secondo la tariffa vigente all’epoca in cui la causa è stata posta in decisione, ha poi disatteso immotivatamente l’analitica e specifica nota spese ritualmente prodotta.

Il ricorrente formula, al riguardo, idoneo quesito ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. applicabile alla specie ratione temporis.

2- Il ricorso è fondato. Infatti è insegnamento costante di questa Corte (confronta, per tutte, la recente Cass. n. 7293 del 2011) che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata. La Corte territoriale non si è attenuta al principio sopra enunciato.

3 – Pertanto il ricorso va accolto. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, rideterminerà le spese di primo grado attenendosi al principio sopra enunciato e verificando la correttezza della nota spese prodotta dal ricorrente alla stregua dell’attività processuale in concreto svolta.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione considerato che si verte in tema di errore del giudice e che gli intimati non hanno contrastato la pretesa del ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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