Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42638 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 12 maggio 2011 e depositata il 16 maggio 2011, il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha confermato l’impugnata ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 11 aprile 2011, di rigetto della richiesta di revoca e, gradatamente, di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata, giusta ordinanza 14 dicembre 2010, all’appellante C.F., indagato per i delitti di traffico di stupefacenti e di associazione per delinquere, finalizzata al traffico suddetto, osservando con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità: ininfluenti sono le deduzioni dell’appellante in ordine al favorevole epilogo del riesame proposto dai coindagati per la compartecipazione al delitto associativo, V. e M., in quanto il giudice del riesame ha confermato la coercizione nei confronti del C. (limitatamente) al concorrente delitto di traffico di stupefacenti; e in relazione al succitato reato la difesa non ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; nè ha addotto elementi apprezzabili suscettibili di escludere o attenuare "l’elevatissimo pericolo di reiterazione di rati della stessa specie" desunto dalla gravità delle condotte, dalla pluralità dei precedenti e confermato (piuttosto che smentito) dalla concorrente sottoposizione alla custodia cautelare in carcere nell’ambito di altro procedimento.

2. – Ricorre per cassazione l’indagato, personalmente, mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. il 9 maggio 2011 al direttore della Casa circondariale di Paola, colla quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, della motivazione circa i gravi indizi di reità in ordine al delitto associativo e circa le esigenze cautelari, obiettando che la esclusione, nei confronti dei compartecipi V. e M., dei gravi indizi di reità sulla esistenza della associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, per la mancanza "del numero minimo previsto per la configurabilità della associazione", si ripercuote sulla posizione di esso ricorrente.

3. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Il Tribunale ha omesso di motivare, in relazione al delitto associati vo, sulla richiesta di revoca della misura cautelare, implicitamente disattesa.

Il vizio di motivazione che inficia l’ordinanza impugnata ne comporta la nullità in parte de qua.

Resta assorbito il motivo di impugnazione relativo alle esigenze cautelari, in quanto il giudice del riesame, in esito alla decisione in ordine al reato associativo, dovrà rivalutare il periculum libertatis.

Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale ordinario di Palermo.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale ordinario di Palermo.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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