Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42637

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 26 gennaio 2011 e depositata il 28 gennaio 2011, il Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Firenze ha declinato, a favore del Tribunale di sorveglianza di quella stessa sede, la competenza a provvedere sulla richiesta del condannato, H.M. (maggiore di anni diciotto e minore di anni venticinque) di esecuzione nella propria abitazione della residua pena detentiva espianda, inferiore a mesi dodici di reclusione, ai sensi della L. 26 novembre 2010, n. 199, art. 1, motivando che l’instante, dopo il conseguimento della maggiore età, aveva commesso reato, pel quale aveva riportato condanna.

2. – Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, mediante ordinanza deliberata il 19 maggio 2011 e depositata il 20 maggio 2011, resiste alla declinatoria della competenza e propone conflitto, obiettando:

il condannato ha già interamente scontato la pena (di otto mesi di reclusione), inflitta dal Tribunale ordinario di Firenze; egli è ristretto esclusivamente in virtù di ordine di esecuzione del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni, in quanto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario non ha adottato alcun provvedimento di carcerazione con unificazione delle pene concorrenti; la competenza del tribunale per i minorenni "appare senza dubbio maggiormente funzionale alla tutela della personalità e delle esigenze educative del condannato". 3. – Il conflitto è insussistente.

Il Tribunale di sorveglianza, investito della cognizione della richiesta del condannato dal Magistrato di sorveglianza per i minorenni postula la competenza non già del ridetto ufficio che la ha declinata, bensì del Tribunale per i minorenni in sede (in funzione di tribunale di sorveglianza ai sensi del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 3).

Difetta, pertanto, la ricorrenza della ipotesi prevista dall’art. 28 cod. proc. pen. – per i conflitti negativi impropri di competenza – che due giudici ricusino contemporaneamente di provvedere sul medesimo affare relativo alla stessa persona, con conseguente stasi del procedimento, laddove, nella specie, il secondo giudice prospetta la competenza di un terzo ufficio (v. da ultimo, ex plurimis: Cass., Sez. 1, sentenza n. 13620 del 22 marzo 2011, Gentivo, massima n. 249925: "non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice, non ancora pronunciatosi sulla competenza").

Conseguono la declaratoria della insussistenza del conflitto e la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Firenze, ai sensi del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 3, reputato competente dal Tribunale di sorveglianza, restando, beninteso, affatto impregiudicata la questione della competenza in ordine alla quale questa suprema Corte regolatrice non ha il potere di statuire in carenza del conflitto tra i giudici di merito.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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