Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42636

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Macerata – Sez. di Civitanova Marche, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito della richiesta, depositata il 9.12.2010, di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti di cui a due sentenze di condanna pronunciate nei confronti di V.L. (la prima del Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.2.2003, parzialmente riformata in appello e irrevocabile il 7.4.2009; l’altra emessa dal suo ufficio il 18.4.2000, parzialmente riformata in appello e irrevocabile il 23.9.2009), poichè era sopravvenuta una ulteriore condanna del 19.4.2005, pronunciata dal Tribunale monocratico di Fermo e irrevocabile il 21.1.2011, declinava la propria competenza in favore di quest’ultimo Tribunale con ordinanza del 1.4.2011.

A sua volta il Tribunale di Fermo, con ordinanza del 3.6.2011, osservava che la regola stabilita dall’art. 665 c.p.p., comma 4, secondo la quale la competenza "in executivis" spetta in ogni caso al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto per ultimo irrevocabile, incontra un limite nel generale principio della "perpetuatio", per cui va applicata in relazione al momento nel quale ha inizio la procedura, restando irrilevanti le variazioni intervenute – come nel caso di specie – successivamente alla domanda introduttiva. Rilevava pertanto conflitto negativo, qui rimettendo gli atti per la soluzione.

Sussiste ed è ammissibile il conflitto, poichè le contrapposte prese di posizione dei giudici coinvolti hanno determinato una stasi processuale insuperabile senza l’intervento regolatore di questa Corte. Nè d’altra parte, attesi i limiti della cognizione devoluta al giudice di legittimità in questa sede, può tenersi conto della notizia, comunicata dal difensore, della sopravvenuta morte del condannato, restando rimesse le conseguenti determinazioni al giudice dichiarato competente.

La competenza va attribuita al Tribunale di Macerata. Infatti, pur se la regola stabilita dall’art. 665 c.p.p., comma 4, 1^ periodo ("se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo") è dalla prevalente giurisprudenza intesa nel senso che – in forza del carattere unitario dell’esecuzione penale – spetta al detto giudice provvedere anche se la domanda introduttiva dell’incidente di esecuzione riguarda, come nel caso di specie, sentenze diverse dall’ultima passata in giudicato, tale regola va pur sempre riferita al momento in cui l’incidente è proposto, che è anche quello in cui va verificata la competenza, restando irrilevanti le variazioni sopravvenute (principio della "perpetuatio"). E’ pertanto costante in giurisprudenza l’affermazione che la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento in giudicato al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (così, da ultimo, Cass., Sez. 1, 19.5/16.6.2010 n. 23252). Ne segue che, ai fini della competenza, non può tenersi conto della sentenza del Tribunale di Fermo divenuta irrevocabile il 21.1.2011, essendo stata anteriormente proposta, il 9.12.2010, l’istanza introduttiva dell’incidente. Semmai, come precisato nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto, dovrebbe venire in considerazione la sentenza del Pretore di Macerata in data 25.11.1999, divenuta irrevocabile il 30.11.2010, che ulteriormente sancisce la competenza della sede di Macerata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Macerata, cui ordina trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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