Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42629

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.M. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 27/31.1.2011 del tribunale di Roma che, in sede esecutiva, rigettava la richiesta di riconoscimento della continuazione fra tre reati contro il patrimonio – truffa, falsità in scrittura privata ed appropriazione indebita – commessi in (OMISSIS) rispettivamente il 29.9.2000, il 16.11.2000 ed il terzo, in epoca anteriore e prossima al 3.10.2002, e per i quali era intervenuto il giudicato di condanna, denunciando con unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 671 c.p.p. e carenza di motivazione sul diniego del riconoscimento come richiesto, a fronte di dati oltremodo significativi, quali la medesima tipologia dei reati, consumati in un ristretto periodo temporale, e caratterizzati dalle stesse modalità di azione. Il ricorso merita accoglimento perchè fondato.

Invero i giudici di merito, pur dando atto di una serie di elementi deponenti per il riconoscimento del nesso di continuazione – tre reati dello stesso tipo, due dei quali perlomeno commessi nella stessa località, a breve distanza di tempo l’uno dall’altro – hanno ritenuto, con argomentazioni generiche, di stile e perciò stesso apodittiche e quindi prive di efficacia dimostrativa, che le predette circostanze deponessero solo per l’unitario movente della condotta, solo cioè per uno stile di vita improntata al delitto. Ma è facile obiettare che lo stile di vita può accompagnarsi alla unitaria ideazione di commettere reati relativi allo stupefacente da parte del tossico – dipendente che della droga, per il suo stato di intossicazione, non può fare a meno, ove non curato efficacemente e tempestivamente.

Il giudice del merito, allora, dovrà esplicitare il criterio di ragione in forza del quale, pur in presenza delle circostanze dallo stesso considerate, da queste ultime non possa ragionevolmente dedursi la medesima ideazione programmata, anche per grandi linee in via generica, per la commissione di analoghi reati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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