Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8556 Annullabilità del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il Monte dei Paschi di Siena conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme i coniugi C.C. e R.F. nonchè M. F.A. e F.T. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell’atto di compravendita, per rogito notar Bilangione del 2.2.1989, dell’appartamento posto in (OMISSIS) composto di tre vani e servizi. Deduceva parte attrice che detta compravendita era stata effettuata al fine di pregiudicare le proprie ragioni creditorie relative alla somma di L. 69.346.218 (Euro 35.814,33) di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme del 2.5.1988, notificato il 27.5.1988 ai debitori. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le avverse deduzioni e chiedendone il rigetto. Con comparsa del 9.11.1993, spiegava intervento adesivo la CARICAL che insisteva nell’accoglimento della proposta revocatoria. In esito, il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza del 18.8.2005 accoglieva la domanda attrice dichiarando l’inefficacia tra le parti del contratto dell’atto di compravendita in questione e condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite. Avverso detta sentenza, proponevano appello principale la M. e gravame incidentale la R..

In esito al giudizio, la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza depositata in data 9.7.09 rigettava l’impugnazione e provvedeva al governo delle spese. Avverso la detta sentenza la M. e la R. hanno quindi proposto ricorsi separati, rispettivamente, articolati in tre ed in tredici motivi. Resistono la MPS e l’Italfondiario Spa con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso proposto dalla M. e quello proposto dalla R., rispettivamente notificati il 3 e l’8 giugno 2010, sono stati riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Considerato che nel sistema processuale vigente l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale confluiscono le impugnazioni successive degli altri soccombenti, l’impugnazione proposta dalla R. assume carattere incidentale.

Esaurita tale premessa, al fine di inquadrare più agevolmente il complesso delle doglianze formulate dalle due ricorrenti, torna utile premettere che la M., con il primo motivo di impugnazione, articolato in vari profili, e la ricorrente incidentale, con i primi quattro motivi, hanno lamentato l’erroneità della decisione della Corte territoriale per avere ritenuto ammissibile ed efficace l’azione revocatoria anche in favore della Carical intervenuta in corso di causa; per aver reputato ammissibile in un giudizio di revocatoria ordinaria un intervento (non adesivo) da parte della Caricai (creditore non cessionario dei diritti del creditore-attore);

per essere incorsa in un vizio di motivazione circa l’autonomia dell’intervento della Carical omettendo di valutare le risultanze processuali in ordine alla insussistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra il terzo intervenuto, la Carical, e l’attrice MPS;

per non aver rilevato la carenza di interesse ad agire in capo alla Carical; per aver omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’intervento della Carical, formulata in primo grado. I motivi in questione, che vanno trattati congiuntamente, proponendo profili di censura intimamente connessi tra loro, sono infondati e conseguentemente non meritano accoglimento.

Con l’opportuna precisazione che la decisione dei giudici di secondo grado sui temi oggetto di doglianza, pur essendo nella sostanza conforme al diritto, deve essere però corretta nella sua motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 384 c.p.c., u.c..

A riguardo, torna utile premettere che la Corte territoriale nell’esaminare il primo motivo di gravame, formulato dalle appellanti, volto a dedurre l’inammissibilità dell’intervento della Carical trattandosi di azione revocatoria che, quale azione costitutiva produce effetto soltanto nei riguardi della parte istante, ne motiva il rigetto richiamando una nota sentenza di questa Corte (la n. 532/99) riguardante un caso di cessione dei diritti conseguenti dall’esperimento di azioni revocatorie ad un terzo in cui viene testualmente statuito che "quest’ultimo può spiegare in giudizio intervento adesivo dipendente, a nulla rilevando la natura costitutiva della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare e quindi l’insorgenza del diritto ceduto solo all’esito del processo, giacchè con l’intervento adesivo dipendente l’interveniente non fa valere alcun diritto nei confronti delle parti, limitandosi a chiedere che le conseguenze di una pronuncia di accoglimento delle azioni revocatorie siano poste a suo favore, quale cessionario dei relativi diritti".

Ciò premesso, va osservato che sia le ricorrenti – la M. a pag. 5, la R. a pag. 7 dei rispettivi ricorsi – sia la controricorrente Italfondiario Spa, in particolare, a pag. 8 del controricorso, contestano la correttezza del riferimento dei giudici di seconde cure perchè la sentenza della S.C. richiamata non sarebbe pertinente alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto con il proprio intervento la Carical aveva affermato l’esistenza di un proprio diritto di credito (distinto da quello di MPS) nei confronti dei signori C. e R. ed un proprio interesse a non veder diminuite le garanzie patrimoniali per la soddisfazione dello stesso.

Il rilievo, comune alle parti, merita di essere approfondito, non potendosi revocare in dubbio che la Carical (alla quale è succeduta Intesa Gestione Crediti Spa cui sono stati ceduti in blocco tutti i rapporti giuridici ex art. 58 TUB) è intervenuta nel giudizio di primo grado per tutelare un proprio diritto di credito nei confronti dei debitori, diverso da quello di MPS, aderendo alle argomentazioni ed alle conclusioni di quest’ultima al fine di non veder diminuite le garanzie patrimoniali a beneficio del proprio diritto.

Ne deriva che l’intervento della Carical deve ritenersi adesivo autonomo come va qualificato l’intervento nei casi in cui il terzo faccia valere un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo, aderendo nel proprio interesse, strumentalmente, alle ragioni di una delle parti mentre è invece adesivo dipendente, quando intervenga per sostenere, sulla base di un proprio interesse giuridico, l’altrui diritto.

Ed è appena il caso di sottolineare che l’intervento autonomo litisconsortile deve essere ritenuto ammissibile in un giudizio ex art. 2901 c.c., introdotto da altro creditore poichè il terzo esercita un’azione distinta da quella che già costituisce oggetto del giudizio, anche se ad essa collegata sotto il profilo oggettivo, fondata sulla dedotta sussistenza – anche in suo favore – delle condizioni previste dalla norma indicata.

Passando all’esame delle successive doglianze, va rilevato che la ricorrente principale con il secondo motivo e la ricorrente incidentale con l’ottavo motivo, hanno lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., e l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia per aver la Corte di appello trascurato che, nella specie non sussisteva il pregiudizio delle ragioni dei creditori tenuto conto della consistenza patrimoniale all’epoca in capo ai venditori, che erano proprietari di diversi altri immobili i quali furono venduti solo successivamente all’atto di compravendita, come risulta dalla loro indicazione negli atti successivi di vendita e dalla ricerca per atti anagrafici rilasciata dalla competente Conservatoria dei Registri immobiliari di Catanzaro, regolarmente esibita.

Anche tali motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto, sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano un’unica ragione di censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., con specifico riguardo all’elemento del pregiudizio derivato dall’atto di disposizione, la quale si fonda essenzialmente sulla considerazione che i giudici di seconde cure avrebbero errato per aver trascurato che il momento, a cui va riferito l’eventus damni è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione, dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale, essendo invece irrilevanti le successive vicende del patrimonio del debitore.

Tali censure meritano accoglimento. Ed invero, occorre innanzitutto premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 8096/2006; Cass. n. 15257/2004; Cass. n. 3546/2004; Cass. n. 2792/2002), in tema di azione revocatoria ordinaria, a fondamento dell’azione, è richiesto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell’art. 2901 cod. civ., mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere quindi arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sè sia idoneo a determinare l’accennata variazione del patrimonio del debitore rendendo più difficile o comunque più incerta l’esazione del credito.

Ma in tal caso, ai fini della ricorrenza dei presupposti necessari per l’accoglimento dell’azione in esame, occorre verificare indispensabilmente: 1) che il pericolo di danno derivi dall’atto di disposizione, oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta; 2) che la modifica della situazione patrimoniale del debitore sia tale da compromettere la fruttuosità dell’esecuzione coattiva del credito. In tale ottica, riveste pertanto un ruolo fondamentale la valutazione comparativa del patrimonio residuo rimasto in capo ai disponenti dopo il compimento dell’atto, oggetto della domanda revocatoria.

Peraltro, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, deve aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore senza che rilevino le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate all’atto di disposizione.

(v. Cass. n. 23743/2011, n. 755/1969). Ciò posto, mette conto di sottolineare che nel caso di specie la Corte territoriale, dopo aver preso le mosse dal rilievo che il contratto di compravendita per cui è causa era stato stipulato il 2.2.1989, ha completamente omesso di valutare la capienza del patrimonio residuo dei venditori ed ha privilegiato la circostanza che l’atto di disposizione era stato successivo al sorgere del credito, di cui al decreto ingiuntivo pronunciato in data 2.5.1988 dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, trascurando l’esame del motivo di gravame, con cui le appellanti avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la ricorrenza dei presupposti della revocatoria ordinaria, nonostante la capienza del patrimonio dei coniugi C. – R. i quali, all’epoca del rogito, avevano numerosi cespiti immobiliari, in parte sussistenti anche al momento dell’instaurazione del giudizio revocatorio.

Ed invero, come osserva la stessa Corte di merito, al momento della vendita risultavano in capo ai venditori: 1) diversi terreni di mmqq 6380, 2320, 3870 e 1130 venduti a V.C. il 27.2.1989; 2) un appartamento di 4 vani in Lamezia venduto il 7.4.1990 a V. A.; 3) un appartamento in Lamezia Terme venduto il 29.12.1991 alla Vulson S.r.l. di (OMISSIS); 4)diversi terreni di mm.qq. 1130, 250, 3180 e magazzino di mq 36 venduti a C.C. il 14.6.1989.

Orbene, la Corte ha ritenuto a priori di non prendere in considerazione i numerosissimi beni sopra elencati pur essendo pacifico tra le parti che tali immobili furono alienati successivamente all’atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, senza che fosse stata, non solo provata, ma neppure allegata l’ipotesi di un unico, premeditato, disegno dei debitori, mirante a sottrarre gradualmente i proprì beni alla necessaria garanzia patrimoniale, in pregiudizio dei creditori. Ciò, in contrasto con il principio di diritto, già statuito da questa Corte, secondo cui, in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio. Pertanto, il giudice del merito, facendo esclusivo riferimento all’indicato momento storico, deve procedere alla necessaria valutazione comparativa al fine di apprezzare se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando assolutamente irrilevanti al fine anzidetto le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell’atto di disposizione.

(v. Cass. n. 23743/2011).

Ne consegue che in applicazione di questo principio le censure in esame meritano di essere accolte, ritenendosi in esse assorbito ogni altro motivo di impugnazione, contenuto nei due ricorsi.

Ne deriva che vanno accolti per quanto di ragione gli stessi ricorsi e che la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata in relazione. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il primo motivo del ricorso principale ed i primi quattro motivi del ricorso incidentale;

accoglie il secondo motivo del ricorso principale e l’ottavo motivo del ricorso incidentale, assorbito ogni altro motivo dei due ricorsi, e cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *