Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42628 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 18.1/8.2.2011 del tribunale monocratico di Reggio Calabria che, in sede esecutiva, rigettava la richiesta di riconoscimento della continuazione fra due reati di spaccio di stupefacenti commessi in (OMISSIS) rispettivamente il (OMISSIS) e per i quali era intervenuto il giudicato di condanna, denunciando con unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 671 c.p.p. e carenza di motivazione sul diniego del riconoscimento come richiesto, a fronte di dati oltremodo significativi, quali la medesima tipologia delle condotte criminose, consumate in un ristretto periodo temporale, condizionate dal suo stato di tossico-dipendenza.

Il ricorso merita accoglimento perchè fondato.

Invero i giudici di merito, pur dando atto di una serie di elementi deponenti per il riconoscimento del nesso di continuazione – due reati di spaccio di stupefacenti commessi nella stessa località , a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, da un tossicodipendente – hanno ritenuto che le predette circostanze deponessero solo per l’unitario movente della condotta, solo cioè per uno stile di vita improntata al delitto. Ma è facile obiettare che lo stile di vita può accompagnarsi alla unitaria ideazione di commettere reati relativi allo stupefacente da parte del tossico-dipendente che della droga, per il suo stato di intossicazione, non può fare a meno, ove non curato efficacemente e tempestivamente.

Certo la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in mancanza di altri elementi concordanti (Sez. 1, 13.10/ 5.11.2010, Presta, Rv 248841). Ma esso può e deve essere preso in esame come collante idoneo a giustificare l’unitarietà del disegno criminoso, qualora i reati siano dipendenti da esso e ricorrano anche le altre condizioni sintomatiche della sussistenza della continuazione (Sez. 1, 7.7/13.9.2010, Trapasso, Rv 248124).

Il giudice del merito, allora, dovrà esplicitare il criterio di ragione in forza del quale, pur in presenza delle circostanze dallo stesso considerate, da queste ultime non possa ragionevolmente dedursi la medesima ideazione programmatacene a grandi linee, per la commissione di analoghi reati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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