Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 8067/2004, il Tribunale di Roma decidendo sulle cause riunite promosse, rispettivamente, dalla s.r.l. Cristal Auto nei confronti della s.r.l. Ales 24, del Condominio di (OMISSIS), nonchè della s.r.l. Immobiliare Beverino 28 per il risarcimento dei danni conseguenti a copiosi fenomeni infiltrativi nei locali condotti in locazione dalla società attrice e dalla s.r.l. Ales 24 nei confronti della s.p.a. Levante Norditalia (ora Carige Assicurazioni s.p.a.) per essere garantita – così provvedeva:

condannava la s.r.l. Ales 24 all’esecuzione a regola d’arte delle opere necessarie per l’eliminazione delle infiltrazioni come elencati dal c.t.u.; condannava, inoltre, la s.p.a. Levante Norditalia a tenere indenne la s.r.l. Ales 24 delle spese che la stessa avrebbe sostenuto per l’esecuzione delle opere anzidette; rigettava la domanda nei confronti del Condominio e della s.r.l. Immobiliare Beverino n. 28.

La decisione era gravata da impugnazione, in via principale, della s.p.a. Carige Assicurazioni e, in via incidentale, della s.r.l. Ales 24 e del Condominio.

Con sentenza in data 8 ottobre 2009, la Corte di appello di Roma rigettava l’appello della s.p.a. Carige Assicurazioni; dichiarava inammissibile quello della s.r.l. Ales; accoglieva il gravame del Condominio, condannando la s.r.l. Cristal Auto al pagamento delle spese del primo grado del giudizio; condannava la s.p.a. Carige Assicurazioni al pagamento delle spese del grado, in solido con la s.r.l. Ales 24, in favore delle altre parti; condannava la s.p.a.

Carige Assicurazioni a rifondere le spese del grado alla s.r.l. Ales 24.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a.

Carige Assicurazioni, svolgendo quattro motivi, illustrati anche da memoria.

Hanno resistito sia la s.r.l. Ales 24 che il Condominio, depositando distinti controricorsi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri intimata.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia motivazione contraddittoria o almeno insufficiente sulla qualificazione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della s.r.l. Ales 24. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., nonchè falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24 e 101 Cost.. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 167 cod. proc. civ.. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art.1917 cod. civ. anche in relazione all’art. 2909 cod. civ..

2. Il ricorso va dichiarato improcedibile, come rilevato dal P.G. in udienza.

Nel ricorso si da atto che la sentenza impugnata in data 08.10.2009 è stata "notificata in data 12.2.2010"; senonchè, insieme al ricorso, è stata depositata copia autentica di detta sentenza non accompagnata dalla relata di notificazione (e precisamente copia conforme rilasciata per "uso ricorso per cassazione" in data 19/11/2009), in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2. 2.1. Ciò posto, nella fattispecie trovano applicazione i seguenti principi, affermati dalle SS.UU. di questa Corte:

la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione, – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notifica, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Sez. Unite, ord. 16 aprile 2009, n. 9005);

se il ricorrente per cassazione non allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo e procedere all’accertamento della sua osservanza;

tuttavia, qualora, o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere del deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità, del ricorso per cassazione precede quello dell’eventuale sua inammissibilità (Sez. Unite, 19 dicembre 2009, n. 26819).

2.2. Alla declaratoria di improcedibilità consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

La relativa liquidazione è effettuata n come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la s.p.a.

Carige Assicurazioni al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) in favore della s.r.l. Ales 24 e in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) in favore del Condominio di (OMISSIS), oltre per entrambi rimborso spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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