Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42627Procedimento di sorveglianza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con rescritto del 1 luglio 2010 il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha respinto la richiesta del detenuto A. A. di essere sentito in ordine al reclamo proposto avverso procedimento disciplinare, fissato per la trattazione alla udienza camerale del 6 luglio 2010, motivando che il reclamante è "legittimato a presenziare memorie". 2. – Con rescritto di pari data il succitato Magistrato di sorveglianza ha dichiarato di non astenersi, in seguito alla istanza in tal senso formulata dal detenuto in parola, motivando che l’instante non aveva indicato il procedimento penale (istaurato a carico del Magistrato) in cui l’ A. medesimo avrebbe rivestito la qualità di parte lesa.

3. – Ricorre per cassazione il condannato, avverso entrambi i provvedimenti, personalmente, mediante dichiarazione resa il 5 luglio 2010, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., al direttore della Casa circondariale di Reggio Emilia, formulando tre motivi.

3.1 – Con i primi due motivi, concernenti il primo provvedimento, il ricorrente denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, censurando il diniego del Magistrato di sorveglianza e insistendo per la audizione, ritenuta oggetto di dovere di ufficio ai sensi dell’art. 69 Ordinamento penitenziario.

3.2 – Con il motivo proposto avverso il secondo provvedimento, il ricorrente deduce violazione di legge, per la mancata astensione, e obietta che il giudice a quo ben conosce (per averlo appreso da esso ricorrente il quale in un altro procedimento aveva ricusato il giudice) il procedimento penale, instaurato in seguito alla denunzia di esso A. a carico del Magistrato.

4. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto dell’8 giugno 2011, osserva: la mancata audizione del detenuto, sul reclamo proposto avverso provvedimento disciplinare, non comporta violazione di legge.

5. – Questa Corte suprema – Sezione 7, giusta ordinanza 12 aprile 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il primo provvedimento (v. supra il paragrafo 1.) e ha disposto, essendo stata omessa la relativa formalità, la iscrizione della impugnazione in relazione al secondo provvedimento (v. supra il paragrafo 2.), oggetto del presente scrutinio di legittimità. 6. – La impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b).

L’impugnazione – a prescindere dalla manifesta infondatezza delle censure – è stata, infatti, proposta contro provvedimento non impugnabile.

Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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