Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42626

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.A., già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per un periodo di due anni in forza del decreto 4/14.11.2008 del tribunale di Roma, ricorre avverso il decreto 10/14.2.2011 della corte di appello della stessa città, di conferma del pregresso provvedimento del giudice di primo grado che disponeva il prolungamento per un altro anno della misura di prevenzione. Deduce il ricorrente plurime violazioni di legge del decreto, come di seguito indicate: non si sarebbe accertato il fatto storico sintomatico della pericolosità sociale, non si sarebbe rispettato il giudicato costituito da pregressi provvedimenti giurisdizionali che non avevano ritenuto di collegare un giudizio di pericolosità sociale a fatti storici invece utilizzati per supportare il decreto impugnato, non avere contestato in precedenza, impedendo così l’esercizio del diritto di difesa, i fatti storici posti a fondamento dell’aggravamento della misura, avere travisato circostanze arbitrariamente sopravalutate per la formulazione del giudizio, negativo, di frequenza abituale da parte del prevenuto di persone pregiudicate.

Il ricorso non può essere accolto perchè costituito da censure inammissibili nella misura in cui si traducono in censure su vizi motivazionali del provvedimento impugnato.

In realtà i giudici dell’appello hanno polarizzato la loro considerazioni su precise circostanze di fatto, alcune del tutto nuove, pervenute a conoscenza del prevenuto tanto da aver potuto esercitare con riferimento ad esse il diritto di difesa, che hanno giustificato pienamente la considerazione di circostanze pregresse, che erano state ritenute, è vero, da sole, insufficienti per giustificare un giudizio di pericolosità sociale ,ma che recuperano una valutazione negativa nel crogiolo di una valutazione complessiva comprensiva delle circostanze nuove perchè successive nel tempo.

Così il fatto che il prevenuto fosse stato sorpreso in compagnia di pregiudicati cinque volte dal 20.3 al 4.11.2009, che dal Novembre 2008, data di sottoposizione alla misura, fosse stato denunciato per guida senza patente, danneggiamento e violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9 è significativo nel senso di recuperare e valorizzare pregresse circostanze che, isolatamente considerate, erano state ritenute non di consistenza e significativa tali da giustificare l’aggravamento della misura, ma che tale consistenza hanno recuperato in forza del loro assemblaggio. Ogni altro motivo di ricorso rimane assorbito dalle considerazioni suddette.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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