Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42625

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.G. presso la corte di appello di Napoli ricorre avverso l’ ordinanza 22.12.2010 – 11.1.2011 del tribunale di sorveglianza della stessa città che, in riforma della pregressa ordinanza del magistrato di sorveglianza di Avellino, in data 26.7.2010, disponeva "la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale e della applicazione della casa di lavoro" nei confronti di P. V., deducendo il vizio di motivazione in merito alla ritenuta non pericolosità sociale e violazione di legge nella misura in cui, una volta revocata la dichiarazione di abitualità ai sensi dell’art. 103 c.p., il giudice dell’appello ha ritenuto tout court impossibile applicare una misura di sicurezza attenuta quale la libertà vigilata.

Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato.

Invero, a pena di superare i rigidi steccati che delimitano il campo della legittimità, non è possibile censurare il discorso giustificativo giudiziale contestando il valore ed i criteri di ragione posti a base del convincimento del tribunale di sorveglianza:

questi ha considerato i precedenti penali del condannato, i tempi del commesso reato, l’affidamento al servizio sociale concessogli e revocato solo per il sopraggiungere di un titolo esecutivo per una pena superiore a tre anni, la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, l’attività lavorativa intrapresa sia pur per breve tempo per il sopraggiungere di un ulteriore titolo detentivo e con deduzione insindacabile in questa sede ha ritenuto non appropriata la dichiarazione di abitualità e l’applicazione della misura di sicurezza detentiva ad opera del magistrato di sorveglianza.

Nè vale, per registrare un vulnus nella motivazione dell’ordinanza, richiamare le valutazione ed i connessi elementi di fatto riportati, e recepite dal P.G. ricorrente, nelle informazioni di polizia datate 9.6.2009 e 9.7.2010, che segnalano elementi negativi condizionanti un probabile giudizio di pericolosità fronteggiabile con una minor misura, elementi che non sarebbero stati per nulla considerati dal giudice dell’appello. Deve sul punto replicarsi che quelle relazioni sono state tenute ben presenti dai giudici della sorveglianza nelle premesse del loro ragionamento, nel contesto del quale però sono stati ritenuti inidonei a minare un giudizio di non pericolosità concreta in forza di pregnanti e puntuali considerazioni, le seguenti: l’ultimo reato commesso dal prevenuto risaliva all’anno (OMISSIS), la concessione del beneficio dell’affidamento in prova era stato revocato per il sopraggiungere di un titolo detentivo,sempre risalente nel tempo, che fissava la durata della pena in dimensioni non compatibili con i presupposti oggettivi della misura, dalla documentazione prodotta dalla difesa il prevenuto in precedenza alla detenzione lavorava in un supermercato, insussistenza, quel che più conta, di collegamenti con la criminalità organizzata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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