Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8552

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata B.V. conveniva in giudizio C.M. e la SAI Spa per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito delle gravi lesioni personali con postumi permanenti occorsigli nel sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS) il (OMISSIS). Deduceva che era fermo sul ciglio del marciapiede allorchè era stato investito dal portellone posteriore di una vettura, di proprietà del C. ed assicurata dalla Sai, la quale stava effettuando una manovra di retromarcia. In esito al giudizio il Tribunale di Napoli rigettava la domanda risarcitoria. Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente ed in esito al giudizio, in cui si costituiva la sola Fondiaria Sai, incorporante la Sai Spa, la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 22 giugno 2007 rigettava l’impugnazione proposta.

Avverso la detta sentenza il B. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Fondiaria Sai.

Motivi della decisione

La prima doglianza, svolta dal ricorrente, si articola essenzialmente attraverso due profili: il primo, fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 215, 216, 345 c.p.c.; il secondo, fondato sull’insufficiente motivazione della sentenza.

Il motivo è stato quindi concluso con i seguenti quesiti di diritto:

a) "vero è che il generico disconoscimento della fotocopia di un documento non coltivata ex artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 2719 c.c., non ha alcuna rilevanza giuridica"; b) "vero è che la produzione tardiva in un giudizio di primo grado di un documento, prodotto regolarmente in fotocopia, può essere sanata con la produzione di detto documento nel giudizio di appello, con la conseguenza che l’irrituale della produzione di primo grado ha rilevanza soltanto ai fini del regolamento delle spese di quel grado di giudizio".

La seconda censura, articolata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 113, 115, 116 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, è quindi conclusa dal seguente quesito di diritto: "vero è che nell’atto di citazione, una volta che i fatti sono indicati nei loro estremi essenziali, spetta al difensore e al giudice, durante l’esperimento del mezzo istruttorio, l’eventuale individuazione dei loro dettagli. Tale precisazione non può essere considerata come una mutatio libelli a totale sconvolgimento dell’articolazione operata ab inizio nell’atto di citazione, ma più che altro, una vera e propria specificazione dei fatti".

Il ricorso è inammissibile. Ed invero, in primo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità del profilo, attinente al vizio motivazionale,non accompagnato nella specie dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). E ciò, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui "in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la "ratio" dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione. (S.U. 5624/09, Cass. 5471/08).

In secondo luogo, deve rilevarsi come nel caso di specie i quesiti di diritto non siano stati formulati correttamente, nel senso che quello redatto dal ricorrente, peraltro in termini assai generici ed astratti, ad onta del duplice contenuto, non contiene la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito nè la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice nè infine la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare al caso concreto, in modo da circoscrivere l’oggetto della pronuncia nei limiti di un accoglimento o di rigetto del quesito stesso (Sez. Un. n. 23732/07, n. 20360 e n. 36/07).

Ed invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte l’ammissibilità del motivo di impugnazione è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta ed autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Sez. Un. 28054/08). Ne deriva l’inammissibilità del ricorso in esame.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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