Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42624 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.L.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione a due episodi di ricettazione di assegni bancari accertati nell'(OMISSIS) e separatamente giudicati.

Con il gravame viene denunciata violazione di legge, con illogica e contraddittoria motivazione che aveva negato la rilevanza dell’elemento unificante, pur riconosciuto, costituito dall’essere state le violazioni della legge penale realizzate nell’ambito della medesima attività commerciale e del programmato sistema di pagamento dei vari fornitori con assegni di illecita provenienza. Il ricorso è infondato. Va preliminarmente ribadita l’ormai consolidata giurisprudenza secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad un bisogno persistente nel tempo, ad una scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare in futuro secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzichè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. A questo fine l’interessato – unico ad avere diretta conoscenza della fase ideativa – può fornire chiarimenti atti ad orientare l’indagine giudiziale, in mancanza dei quali si espone al rischio del rigetto della domanda, quando le circostanze sintomatiche esterne non risultino sufficientemente probanti (in tal senso è stato ravvisato un "onere di allegazione").

Tanto premesso, nel caso di specie il giudice "a quo" ha ragionevolmente ritenuto non provata l’unitaria ideazione in base alle risultanze delle sentenze di condanna, riguardanti la ricettazione di due assegni provenienti da distinti "carnet", denunciati rubati da persone diverse, il primo in data (OMISSIS), l’altro il (OMISSIS), girati e consegnati dal G. a differenti fornitori. Poichè il reato di cui all’art. 648 c.p. si consuma con la ricezione, e non con la spendita dei titoli, le date di accertamento non sono significative di stretta connessione temporale fra le condotte incriminate, seppur omogenee; quanto al dato che si pretende unificante (acquisto ed uso degli assegni per dissimulare l’insolvenza nei confronti dei fornitori dell’esercizio commerciale) esso individua il movente e indica la propensione a ricorrere ad una determinata tipologia di illecito nell’ambito del commercio, ma non vale a dimostrare che i singoli acquisti sul mercato illegale siano stati contestualmente ideati; ad ulteriore riprova della riconducibilità ad una generica inclinazione a delinquere il giudice dell’esecuzione ha ricordato altre condanne non investite dalla richiesta di applicazione della continuazione – fra cui un precedente specifico – reiterate nel corso degli anni. Il ricorso va perciò respinto. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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