Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42623

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 29 ottobre 2010 e depositata in pari data, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice della esecuzione, ha declinato, a favore di questa Corte Suprema, quale "giudice che sarebbe competente sulla impugnazione", la propria competenza in ordine alla richiesta di restituzione nel termine formulata da F.B., condannato giusta sentenza di quella Corte territoriale 6 maggio 2008 (irrevocabile dal 31 ottobre 2008), di conferma della sentenza del Tribunale ordinario di Lecce 30 maggio 2007, appellata dal difensore del F..

2. – Il condannato, colla istanza del 14 ottobre 2010, aveva dedotto di non aver mai avuto notizia del giudizio penale (celebrato in contumacia) e della sentenza di condanna (se non in seguito all’ordine di esecuzione notificatogli il 17 settembre 2010) e argomenta che l’onere della dimostrazione della conoscenza del procedimento e della rinuncia volontaria a comparire grava sulla Autorità giudiziaria.

3. – Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 28 luglio 2011, rileva: non appare "tecnicamente corretta" la conclusione della Corte territoriale che la istanza di restituzione nel termine concernesse la proposizione del ricorso per cassazione (avverso la sentenza della Corte di appello), piuttosto che l’appello (avverso la sentenza di primo grado); la sede propria "di salutazione della validità degli atti compiuti (..) è il giudizio di appello che dovrà svolgersi a seguito della eventuale restituzione in termini"; presso la Corte territoriale è peraltro pendente l’incidente di esecuzione proposto dal condannato.

4. – Con memoria s.d., depositata il 13 ottobre 2011, il condannato col ministero del difensore di fiducia, avvocato Fabio Massimo Marini, chiede che questa Corte suprema voglia dichiarare la propria incompetenza, a favore della Corte di appello di Lecce, esponendo che presso quella Corte territoriale pende (con udienza fissata in camera di consiglio il 25 novembre 2011 in prosieguo di trattazione) il procedimento relativo alla istanza difensiva di restituzione nel termine per appellare la medesima sentenza del Tribunale ordinario di Lecce 30 maggio 2007, nonchè altra sentenza dello stesso Tribunale, 19 giugno 2007.

In via gradata il difensore insta per il richiamo degli atti della ridetta procedura dalla Corte territoriale e per la riunione del processi, ferma la richiesta di restituzione nel termine per appellare la sentenza del 30 maggio 2007. 5. – Rileva in limine la Corte che merita accoglimento la richiesta formulata dal condannata colla memoria.

La istanza di restituzione nel termine, laddove l’instante prospetta di non aver avuto contezza della celebrazione del giudizio, in entrambi i gradi di merito, appare evidentemente finalizzata alla proposizione dell’appello avverso la sentenza di prime cure.

La competenza a provvedere in proposito spetta, pertanto, alla Corte territoriale.

Conseguono l’annullamento senza rinvio della ordinanza della Corte di appello di Lecce e la restituzione degli atti a quell’ufficio.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la ordinanza 29 ottobre 2010 della Corte di appello di Lecce cui dispone la restituzione degli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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