Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42622 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 17 luglio 2011 e depositata il 10 agosto 2011, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice della esecuzione, in accoglimento della richiesta del condannato C.G. ha riconosciuto la continuazione tra i delitti per i quali l’instante aveva riportato condanna, giusta sentenze di quella stessa Corte territoriale 1 aprile 2008 e 24 settembre 2008, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio.

11 Collegio – per quanto qui rileva – ha motivato: i reati sono stati commessi nel medesimo arco temporale e nello stesso contesto spaziale; le condotte sono omogenee e caratterizzate da modalità identiche; dalla analisi delle sentenze risulta che C. si riforniva di stupefacente per rivenderlo a terzi e che l’attività, pur coinvolgendo soggetti diversi, era frutto di una "unitaria programmazione". 2. – Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 12 agosto 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., nonchè mancanza della motivazione, e, censurando la omessa considerazione dei rilievi formulati in proposito nel parere reso al giudice della esecuzione, deduce: il condannato mai ha dichiarato che si procurava stupefacente per rivenderlo a terzi; e, comunque, la circostanza è irrilevante ai fini della continuazione; le condotte sono state perpetrate in luoghi diversi ((OMISSIS)) e anche mediante importazione della droga dal Belgio in concorso con compartecipi diversi; alcuni fatti furono commessi dalla (OMISSIS) fino a (OMISSIS);

altri in epoca prossima al (OMISSIS).

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 23 giugno 2011, rileva: sebbene sia "estremamente sintetica" la ordinanza impugnata "non pare priva di motivazione";

l’intervallo di tempo intercorso "tra la prima e l’ultima condotta delittuosa" (di poco superiore a un anno) e il rilievo della omogeneità dei reati suffragano il riconoscimento della continuazione.

4. -Il ricorso è infondato.

4.1 – Non ricorre il vizio della violazione di legge:

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

4.2 – Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vi ti a della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 4.3 – Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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