Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2011) 18-11-2011, n. 42592

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 1361/2011 la Corte d’Appello di L’Aquila revocava il regime degli arresti domiciliari applicato a T.G., sul rilievo che egli avesse violato gli obblighi imposti con l’ordinanza cautelare.

La difesa dell’imputato proponeva quindi istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari segnalando che era ormai maturata la scadenza (alla data dell’11.5.2011) dei termini massima di custodia preventiva, previsti dall’art. 303 c.p.p., lett. c), n. 2.

Con ordinanza 20.7.2011 la Corte territoriale rigettava l’istanza richiamando l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 303 c.p.p., comma 4, affermando conseguentemente che non erano ancora maturati i termini massimi di carcerazione preventiva.

La difesa dell’imputato ricorre, ex art. 311 c.p.p. per Cassazione denunciando la nullità della ordinanza suddetta, per violazione dell’art. 303 c.p.p., lett. c), n. 2.

Il ricorso proposto non può essere esaminato in questa sede, dovendo essere qualificato come appello.

Infatti il ricorso immediato per Cassazione non è consentito nei confronti di ordinanze diverse da quelle che dispongono misure coercitive (nella specie trattasi di ordinanza con la quale viene rigettata la richiesta di revoca di applicazione di misura cautelare) (v. da ultimo Cass. Sez. 1, 12.2.2009 n. 9511 in Ced Cass. Rv 242852).

Per le suddette ragioni gli atti devono essere trasmessi, per quanto di competenza al Tribunale del Riesame de L’Aquila.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ex art. 310 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale de L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *