Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8548 Condizione generale di contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.F. e A.M. proposero opposizione al precetto loro notificato ad istanza della Intesa Gestione Crediti spa, fondato su di un contratto di mutuo fondiario del quale contestavano, sia la provvista in ECU – che avrebbe modificato il dispositivo del mutuo con l’inserimento di un elemento aleatorio -, sia la misura degli interessi, che avrebbe superato il tasso soglia antiusura.

Il tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 14.10.2003, dichiarava la nullità parziale del precetto opposto con riferimento alla sola applicazione di interessi anatocistici.

Ad eguale risultato pervenne la Corte di appello che, con sentenza del 12.11.2009, rigettò l’appello proposto dagli originari attori.

S.F. e A.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso Italfondiario spa quale mandataria di Castello Finance srl.

Le parti hanno anche presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità della pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 – 1419 c.p.c. (rectius c.c.) in relazione alla clausola contrattuale determinativa del tasso di interesse ed alla clausola contrattuale di previsione dell’onere di rischio cambio a carico della parte mutuataria.

Il motivo non è fondato.

La Corte di legittimità, con la sentenza 25.11.2002 n. 16568, ha affermato che, in materia di contratti bancari, ai sensi del combinato disposto della L. n. 154 del 1992, artt. 6 e 4 e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118, in ipotesi di variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole per il cliente, l’obbligo di comunicazione al cliente medesimo sussiste per la banca solamente se ed in quanto essa abbia esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di variare unilateralmente, ed in senso sfavorevole alla controparte, talune condizioni del contratto medesimo. Diversamente, se si tratta di variazione determinata da fattori (ad esempio, l’ammortamento semestrale del rateo di mutuo in correlazione con la variazione dell’ECU rispetto alla lira) di carattere oggettivo e natura aleatoria, già previsti i nel contratto; come nella specie.

In tal caso, infatti, non può parlarsi di modifica unilaterale del contratto, e di essa il cliente risulta essersi, in ogni caso, già preventivamente assunto il relativo rischio. Sotto questo profilo, infatti, deve evidenziarsi che le parti, nel loro potere di autonomia negoziale, ben possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienza del rischio ed assumersene reciprocamente o unilateralmente lo stesso, modificando, in tal modo, lo schema tipico del contratto commutativo, mediante l’aggiunta di un rischio che a quello schema sarebbe estraneo rendendolo, per tale aspetto aleatorio, con l’effetto di escludere, nel caso del verificarsi delle sopravvenienze, l’applicabilità dei meccanismi riequilibratori previsti nell’ordinaria disciplina del contratto.

In questo senso si è anche pronunciata la Corte Costituzionale che, prendendo in esame la norma del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118 (che ha apportato alcune modifiche non sostanziali alla precedente disciplina della L. n. 154 del 1992, art. 6), ha, con ordinanza n. 256 del 23 giugno 1999, dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ponendo in luce come non possa essere qualificata come modifica unilaterale del contratto "la determinazione oggettiva, contrattualmente e preventivamente stabilita dalla parti, dell’ammontare del debito in una moneta il cui valore, ragguagliato in lire, può variare nel tempo".

Nel caso in esame, la Corte di merito ha preso in esame -diversamente da quel che affermano i ricorrenti – il motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti avevano dedotto l’erroneità della decisione di primo grado nel ritenere che l’alterazione del cambio lira/ECU costituisse un evento rientrante, per espressa e comune previsione negoziale, nell’alea normale del contratto.

Ed a tal fine, riconoscendolo infondato "per le stesse ragioni già esposte dal primo giudice e rispetto alle quali gli appellanti non hanno proposto motivi diversi da quelli già esposti nelle originarie difese", la stessa Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di legittimità di cui si è dato conto più sopra, dichiarando di condividerla. Ne deriva l’infondatezza della censura, avanzata con il primo motivo di ricorso per cassazione, con il quale i ricorrenti hanno denunciato il mancato relativo esame, da parte della Corte di merito, che avrebbe aderito "pedissequamente a quanto statuito dal primo giudice", non riconoscendo la invocata nullità del negozio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1419 c.c., derivante da una supposta "clausola impossibile".

Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità della pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. – Ammissibilità del motivo di appello sulla dedotta indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi nel contratto di mutuo stipulato – omesso rilievo d’ufficio da parte della Corte di Appello di Milano della intervenuta pronuncia della Cassazione a SS.UU. 12639/08 che ha stabilito gli effetti della risoluzione del contratto a seguito della notifica dell’atto di precetto. Il motivo non è fondato.

Il principio della specificità dei motivi di impugnazione – richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata – impone all’appellante di individuare, con chiarezza, le statuizioni investite dall’impugnazione e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico.

Peraltro, è principio pacifico che la verifica dell’osservanza dell’onere di specificazione non è direttamente effettuabile dal giudice dì legittimità, poichè l’interpretazione della domanda – e, dunque, anche della domanda di appello – è compito del giudice di merito, ed implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito (v. per tutte Cass. 1.2.2007 n. 2217).

Inoltre, perchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne – come già detto – il fondamento logico-giuridico (S.U. 9.11.2011 n. 23299).

Ora, nella specie, la Corte di merito ha riprodotto in sentenza il secondo motivo dell’appello proposto come segue:

"Ha errato il giudicante dal momento che ha statuito solamente riguardo al superamento del tasso soglia degli interessi convenuti e applicati tralasciando di esaminare quanto richiesto in merito alla clausola determinativa degli interessi in relazione al contratto inter-partes; agli interessi di mora alla differenza cambi, alle commissioni bancarie e gli eventuali oneri e spese accessorie (escluse imposte e tasse) componenti determinative per determinare il tasso effettivo globale applicato dalla banca. Invero per quanto riguarda gli interessi di mora a valere sugli interessi di mutuo il Giudicante si è riportato alla CTU tralasciando di esaminare le Note da far parte integrante del verbale di udienza 17/12/2002. Richiamato anche sia nella Comparsa Conclusionale che nella Memoria di Replica 30/09/2003. Si ripropongono tutte le domande, eccezioni, atti e istanze dì cui al 1^ GRADO da intendersi qui integralmente riportate". Ha, quindi, affermato che il motivo non soddisfaceva il requisito della specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c. "limitandosi gli appellanti a fare mero e generico riferimento per relationem alle argomentazioni e agli atti difensivi del precedente grado di giudizio, senza muovere specifiche censure alla sentenza", concludendo "sicchè, in definitiva, la Corte non è posta in grado di identificare e vagliare, sulla base dell’atto di impugnazione, le ragioni per cui viene chiesta la riforma della sentenza; nè la controparte ha la possibilità di difendersi prendendo posizione su motivi di cui non conosce l’oggetto e le ragioni".

L’indicazione testuale del motivo, così come proposto, e gli argomenti posti alla base della sua declaratoria di inammissibilità rendono evidente la correttezza del procedimento seguito dalla Corte di merito e della logicità del suo esito.

D’altra parte, anche la formulazione del secondo motivo del ricorso per cassazione difetta dello stesso vizio originario di genericità non precisandosi, in questa sede, se i rilievi che i ricorrenti muovono alla sentenza impugnata siano stati già avanzati nei precedenti gradi di merito, riportandone in ricorso il loro contenuto, con l’individuazione dello sede processuali in cui sarebbero stati proposti; violando, sia il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sia le norme dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4. Nessuna influenza, da ultimo, riveste il denunciato "omesso rilievo d’ufficio da parte della Corte di Appello di Milano della intervenuta pronuncia della Cassazione a SS.UU. 12639/08 che ha stabilito gli effetti della risoluzione del contratto a seguito della notifica dell’atto di precetto", in quanto il suo esame è stato chiaramente assorbito dalla pregiudiziale declaratoria di inammissibilità del motivo.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Non può essere esaminata l’istanza, correttamente avanzata alla Corte di cassazione dalla resistente, – di liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza ai sensi dell’art. 373 c.p.c..

Infatti, perchè sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l’interessato produca, nei termini di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto (Cass. 11.2.2009 n. 3341; v. anche Cass. 22.7.2011 n. 16121).

Ciò che nella specie non è avvenuto, essendosi la resistente limitata ad avanzare la domanda soltanto nella memoria presentata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 3.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2012

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