Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-10-2011) 18-11-2011, n. 42584

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Perugia, pronunziando in sede di rinvio, all’esito di sentenza di annullamento resa dalla Sezione Feriale Penale di questa Corte il 18/9/2009, ha irrogato nei confronti di M.P. la (minor) pena finale di anni due e mesi otto di reclusione nonchè di Euro 12.000,00 di multa a fronte di un addebito per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e comma 5. L’imputato M. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia;

Erronea applicazione della legge penale, violazione dell’art. 133 c.p., illogicità della motivazione in ordine alla pena inflitta. Il ricorrente rileva che, in dissonanza dalla esclusione della recidiva e della qualificazione del fatto addebitato come fatto di lieve entità, in dissonanza ancora dalla pur accertata necessità del tossicodipendente di procurarsi la sostanza secondo la propria dipendenza, il giudice del rinvio ha operato una riduzione troppo limitata quale conseguenza delle riconosciute generiche e ha considerato una pena base ben eccedente il minimo edittale in contrasto con tutte le circostanze soggettive e oggettive pur catalogate in motivazione.

All’udienza pubblica del 12 ottobre 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Premesso che la sentenza di primo grado confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona, poi annullata in sede di legittimità, aveva irrogato una (maggior) pena, pari ad anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, risulta evidente che le censure di ricorso non hanno denunziato alcuno scostamento, della statuizione impugnata, dalle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento. La pena oggetto delle censure proposte col ricorso per cassazione è stata determinata a fronte del contestato delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a fronte della avvenuta attribuzione dell’attenuante speciale di cui al comma 5 del detto art. 73, a fronte delle attribuite attenuanti generiche e alla riduzione per il rito ma anche in esito alla disapplicazione della contestata e in un primo momento applicata recidiva. Lo scostamento della pena base è stato specificamente motivato con argomentazione logica completa e ragionevole. Il ricorso è manifestamente infondato perchè denunzia contraddizioni e altri vizi della motivazione che non sono per nulla riscontrabili ma è anche proposto per ragioni che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità dal momento che la determinazione della pena si lega ad un potere tipico del giudizio di merito non censurabile quando, come nella specie, l’esercizio di un tale potere sia correttamente motivato e non sia afflitto da irragionevolezza o arbitrarietà delle opzioni esercitate.

Il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *