Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42693

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Forlì. con decreto del 26/11/2010, ha convalidato il provvedimento di presentazione in Questura e di divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono competizioni sportive, reso dal Questore di Forlì-Cesena il 22/11/10, a carico di S. M..

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

– violazione e falsa applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, per intempestività della convalida delle prescrizioni imposte dal Questore, non recando il provvedimento impugnato la indicazione dell’orario di emissione, nonchè per mancato rispello del termine di 48 ore dalla notifica all’interessato del provvedimento questorile;

– mancato riscontro alle eccezioni sollevate nella memoria difensiva, ritualmente inoltrata in atti, di cui il decidente non fa alcuna menzione:

– errata valutazione della comunicazione della notizia di reato della D.I.G.O.S, di Forlì da parte del Gip;

– vizio di motivazione in relazione alla congruità della misura.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Invero, dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la ordinanza de qua emerge, in maniera inequivoca, che il Gip ha motivato la convalida mostrando di non avere preso in considerazione gli scritti difensivi, emergendo dalla semplice lettura dell’atto impugnato l’assenza totale di esame delle doglianze avanzate dalla difesa del S., con ciò determinando un evidente vizio del provvedimento per assenza di motivazione (Cass. 9/5/07, n. 33867).

Inoltre, nel caso di specie, tra la richiesta di convalida (giorno 25/11/2010, ore 12.55) e il conseguente relativo provvedimento del Gip. che deve farsi coincidere con quella di deposito, ovvero il 27/11/2010. senza indicazione di orario, va fondatamente ipotizzato il superamento del termine di 48 ore, ex lege stabilito, in difetto di prova certa del deposito entro le ore 12.55. L’accoglimento dei predetti motivi di ricorso rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze.

Conseguentemente deve essere annullata senza rinvio la ordinanza impugnala e dichiarata cessata la efficacia del provvedimento questorile. limitatamente all’obbligo di presentazione imposto al S..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata la efficacia del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena. in data 22/11/10, limitatamente all’obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Forlì Cesena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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