Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42689

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da B.M. e C.C., di revoca dell’ingiunzione di demolire un fabbricato abusivo emessa dal P.M. in esecuzione dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 266 del 4.7.2005, divenuta irrevocabile il 23.5.2006.

Il Tribunale, in sintesi, ha affermato che l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale non è ostativa alla esecuzione, da parte dell’autorità giudiziaria, dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso gli interessati, che la denunciano per violazione di legge.

In sintesi, i ricorrenti ripropongono la questione della ineseguibilità dell’ordine di demolizione a seguito dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.

Si deduce che in tal caso l’autorità giudiziaria deve attendere le ulteriori determinazioni della pubblica amministrazione in ordine alla esecuzione della demolizione dell’immobile ovvero alla sua conservazione per resistenza di un prevalente interesse pubblico, essendo peraltro in corso un procedimento che appare indirizzato a tale finalità.

Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ noto che l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale con la sentenza di condanna, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, non è destinato a passare in giudicato, potendo essere revocato in presenza dì provvedimenti della pubblica amministrazione incompatibili con la sua esecuzione, quali il legittimo rilascio, ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico, di un permesso di costruire in sanatoria ovvero l’ordinanza consiliare che, ai sensi del citato art. 31, comma 5, dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione di un’opera che non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Orbene, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte (sez. 3^, 28.11.2007 n. 4962 del 2008, P.G. in proc. Mancini e altri, RV 238803; sez. 3^, 13.10.2005 n. 37120, Morelli, RV 232174; sez. 3^, 16.11.2004 n. 49397), in tale seconda ipotesi, solo la manifestazione dell’autorità comunale contraria alla demolizione, per l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, può costituire causa di revoca dell’ordine di demolizione disposto dal giudice penale, mentre l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, che opera ex lege (cit. sent. 4962 del 2008 ed altre), ovvero la pendenza dì un procedimento amministrativo che possa terminare – in tempi non precisati ed in via meramente ipotetica – in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione contraria alla demolizione del manufatto non è causa di sospensione e tanto meno di revoca dell’ordine emesso dal giudice penale. L’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, infatti, è esclusivamente finalizzata ad agevolare la demolizione del manufatto abusivo da parte della pubblica amministrazione, da effettuarsi a spese del responsabile dell’abuso, e non ad incrementare il patrimonio dell’ente locale con opere che contrastano con Passetto urbanistico del territorio (sez. 3^, 16.11.2004 n. 49397, Sposato e altro, RV 230652).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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